Art. 16
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 3 a 15 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 3 a 15 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, tabella A.