Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Art. 10
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), tutte le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di persone anziane, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.
2. Ai fini del processo di nuova classificazione, le autorizzazioni delle strutture di cui al comma 1 sono rilasciate secondo il procedimento di cui all'articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
4. Il regolamento di cui al comma 1 può individuare i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.
5. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.3340 e al capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4884 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali a favore di soggetti portatori di handicap del territorio urbano udinese, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> è autorizzata a utilizzare il contributo in conto capitale già concesso, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto del Direttore del Servizio interventi e servizi sociali 22 novembre 2005, n. 929, per i lavori di ristrutturazione di un immobile e la sua trasformazione in centro socio riabilitativo educativo. Al fine della conferma del contributo concesso e della modifica della tipologia di intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> deve presentare, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, il progetto definitivo dei lavori da realizzare completo di tutti gli atti autorizzativi previsti.
14. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 34, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni individuati nel programma organico degli interventi di cui all'articolo 5, comma 35, lettera a), della legge regionale 2/2006, i contributi annui costanti previsti dalla disposizione medesima, per interventi di ristrutturazione, riconversione, acquisto, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare nel territorio provinciale di Trieste una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana.
15. Gli oneri derivanti dal comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare la somma di 3.000 euro al Comune di Chiusaforte, quale contributo all'attività del <<Progetto Arcobaleno>>, finalizzata al trasporto e all'assistenza per le esigenze sanitarie degli anziani.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 300.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
23. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, in fine, le parole: <<Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.>>.
24. Gli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
37. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 24, della legge regionale 9/2008, come interpretato dal comma 36, fanno carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 e rispettivamente ai capitoli 4498 e 4505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
51. Al comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), la parola: <<completamento>> è sostituita dalla seguente: <<finanziamento>>.
52. Gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 32, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 51, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 e al capitolo 4879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
54. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con regolamento, le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 55 e i criteri di assegnazione del finanziamento da parte della Giunta regionale.
56. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 3.208.950 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
65. Gli oneri derivanti dall'articolo 38 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 64, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
67. Gli oneri derivanti dal comma 66 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
68. Al fine di contenere il disagio economico derivante dagli incidenti di lavoro verificatisi in data anteriore all'1 gennaio 2007, il Fondo regionale di solidarietà, previsto dall'articolo 56 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, eroga contributi a favore dei figli delle persone decedute per ragioni di lavoro, a condizione che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto la maggiore età.
69. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 68.
70. Con deliberazione della Giunta regionale è altresì stabilita la quota delle risorse del Fondo regionale di cui al comma 68 destinate al finanziamento degli interventi.
71. Gli oneri derivanti dal comma 68 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.
77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
79. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità tecniche per l'attuazione del disposto di cui al comma 78. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
84. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
85. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: <<È escluso in ogni caso il rinnovo del beneficio previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del regolamento.>>.
90. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 8 - Protezione sociale, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella I.
Note:
1 Parole soppresse al comma 40 da art. 5, comma 67, L. R. 12/2009
2 Parole aggiunte al comma 78 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2009
3 Comma 79 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 12/2009
4 Parole sostituite al comma 53 da art. 11, comma 28, L. R. 12/2009
5 Parole sostituite al comma 55 da art. 11, comma 29, L. R. 12/2009
6 Parole sostituite al comma 80 da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 12/2009
7 Parole soppresse al comma 18 da art. 9, comma 16, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8 Comma 19 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
9 Parole sostituite al comma 66 da art. 9, comma 45, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
10 Comma 83 sostituito da art. 9, comma 58, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
11 Parole sostituite al comma 75 da art. 9, comma 60, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
12 Comma 44 sostituito da art. 96, comma 1, L. R. 17/2010
13 Comma 44 bis aggiunto da art. 96, comma 3, L. R. 17/2010
14 Parole aggiunte al comma 49 da art. 96, comma 4, L. R. 17/2010
15 Comma 49 bis aggiunto da art. 96, comma 5, L. R. 17/2010
16 Comma 21 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
17 Comma 22 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
18 Parole aggiunte al comma 81 da art. 9, comma 35, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
19 Parole aggiunte al comma 81 da art. 7, comma 50, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
20 Parole aggiunte al comma 83 da art. 7, comma 51, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
21 Parole sostituite al comma 72 da art. 9, comma 106, L. R. 14/2012
22 Comma 73 sostituito da art. 9, comma 107, L. R. 14/2012
23 Comma 73 bis aggiunto da art. 9, comma 108, L. R. 14/2012
24 Comma 73 ter aggiunto da art. 9, comma 108, L. R. 14/2012
25 Integrata la disciplina del comma 73 bis da art. 9, comma 109, L. R. 14/2012
26 Comma 57 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
27 Comma 58 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
28 Comma 59 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
29 Lettera b) del comma 60 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
30 Comma 61 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
31 Comma 62 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
32 Parole soppresse al comma 81 da art. 9, comma 190, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
33 Comma 10 abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 5/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14 quater, L.R. 41/1996.
34 Lettera a) del comma 82 sostituita da art. 9, comma 35, L. R. 6/2013
35 Parole aggiunte al comma 44 da art. 4, comma 93, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
36 Comma 46 sostituito da art. 4, comma 93, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
37 Parole sostituite al comma 47 da art. 4, comma 93, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
38 Comma 64 abrogato da art. 34, comma 1, lettera g), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
40 Comma 25 abrogato da art. 9, comma 19, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 11/2006.
41 Comma 36 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 24, L.R. 9/2008.
42 Comma 38 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
43 Comma 39 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
44 Comma 40 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
45 Comma 41 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
46 Comma 42 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
47 Comma 43 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
48 Comma 44 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
49 Comma 44 bis abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
50 Comma 45 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
51 Comma 46 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
52 Comma 47 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
53 Comma 48 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
54 Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
55 Comma 49 bis abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
56 Comma 50 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
57 Parole sostituite al comma 82 da art. 8, comma 5, L. R. 14/2016
58 Vedi la disciplina transitoria del comma 82, stabilita da art. 8, comma 6, L. R. 14/2016
59 Comma 49 bis abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016
60 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 46, lettera a), L. R. 31/2017
61 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 46, lettera b), L. R. 31/2017
62 Integrata la disciplina del comma 44 da art. 13, comma 13, L. R. 37/2017
63 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 43/2017
64 Comma 73 quater aggiunto da art. 9, comma 45, L. R. 25/2018
65 Comma 79 .1 aggiunto da art. 9, comma 52, L. R. 13/2019
66 Integrata la disciplina del comma 81 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
67 Comma 78 sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
68 Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
69 Comma 27 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
70 Comma 28 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
71 Comma 29 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
72 Comma 30 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
73 Comma 31 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
74 Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
75 Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
76 Comma 34 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
77 Comma 35 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
78 Comma 86 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
79 Comma 87 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
80 Comma 88 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
81 Comma 89 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
82 Comma 11 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
83 Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
84 Comma 13 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
85 Parole aggiunte al comma 79 .1 da art. 8, comma 11, L. R. 14/2023
86 Comma 72 abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024
87 Comma 73 abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024
88 Comma 73 bis abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024
89 Comma 73 ter abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024
90 Comma 73 quater abrogato da art. 164, comma 1, L. R. 3/2024