Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Art. 10
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), tutte le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di persone anziane, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.
2. Ai fini del processo di nuova classificazione, le autorizzazioni delle strutture di cui al comma 1 sono rilasciate secondo il procedimento di cui all' articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
4. Il regolamento di cui al comma 1 può individuare i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.
5. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.3340 e al capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4884 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali a favore di soggetti portatori di handicap del territorio urbano udinese, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> è autorizzata a utilizzare il contributo in conto capitale già concesso, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto del Direttore del Servizio interventi e servizi sociali 22 novembre 2005, n. 929, per i lavori di ristrutturazione di un immobile e la sua trasformazione in centro socio riabilitativo educativo. Al fine della conferma del contributo concesso e della modifica della tipologia di intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> deve presentare, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, il progetto definitivo dei lavori da realizzare completo di tutti gli atti autorizzativi previsti.
11.
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 41/1996 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nel rispetto e in attuazione dei principi generali della legge di cui al comma 2 e di quelli stabiliti in materia di disabilità con la legge regionale 6/2006, la Regione riconosce e sostiene l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta da Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus attraverso il suo Centro InfoHandicap.>>.

12. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 41/1996 le parole: <<ai commi 1 e 2,>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 1, 2 e 2 bis,>>.
13. Gli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 41/1996, come modificato dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
14. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 34, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni individuati nel programma organico degli interventi di cui all'articolo 5, comma 35, lettera a), della legge regionale 2/2006, i contributi annui costanti previsti dalla disposizione medesima, per interventi di ristrutturazione, riconversione, acquisto, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare nel territorio provinciale di Trieste una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana.
15. Gli oneri derivanti dal comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare la somma di 3.000 euro al Comune di Chiusaforte, quale contributo all'attività del <<Progetto Arcobaleno>>, finalizzata al trasporto e all'assistenza per le esigenze sanitarie degli anziani.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 300.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
23. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, in fine, le parole: <<Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.>>.
24. Gli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
37. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 24, della legge regionale 9/2008, come interpretato dal comma 36, fanno carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 e rispettivamente ai capitoli 4498 e 4505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
51. Al comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), la parola: <<completamento>> è sostituita dalla seguente: <<finanziamento>>.
52. Gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 32, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 51, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 e al capitolo 4879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
54. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con regolamento, le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 55 e i criteri di assegnazione del finanziamento da parte della Giunta regionale.
56. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 3.208.950 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
65. Gli oneri derivanti dall'articolo 38 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 64, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
67. Gli oneri derivanti dal comma 66 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
68. Al fine di contenere il disagio economico derivante dagli incidenti di lavoro verificatisi in data anteriore all'1 gennaio 2007, il Fondo regionale di solidarietà, previsto dall'articolo 56 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, eroga contributi a favore dei figli delle persone decedute per ragioni di lavoro, a condizione che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto la maggiore età.
69. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 68.
70. Con deliberazione della Giunta regionale è altresì stabilita la quota delle risorse del Fondo regionale di cui al comma 68 destinate al finanziamento degli interventi.
71. Gli oneri derivanti dal comma 68 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.
77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
79. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità tecniche per l'attuazione del disposto di cui al comma 78. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
84. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
85. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: <<È escluso in ogni caso il rinnovo del beneficio previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del regolamento.>>.
90. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 8 - Protezione sociale, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella I.
Note:
1Parole soppresse al comma 40 da art. 5, comma 67, L. R. 12/2009
2Comma 83 sostituito da art. 9, comma 58, L. R. 24/2009
3Parole aggiunte al comma 78 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2009
4Comma 79 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 12/2009
5Parole sostituite al comma 53 da art. 11, comma 28, L. R. 12/2009
6Parole sostituite al comma 55 da art. 11, comma 29, L. R. 12/2009
7Parole sostituite al comma 80 da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 12/2009
8Parole soppresse al comma 18 da art. 9, comma 16, L. R. 24/2009
9Comma 19 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 24/2009
10Parole sostituite al comma 66 da art. 9, comma 45, L. R. 24/2009
11Parole sostituite al comma 75 da art. 9, comma 60, L. R. 24/2009
12Comma 44 sostituito da art. 96, comma 1, L. R. 17/2010
13Comma 44 bis aggiunto da art. 96, comma 3, L. R. 17/2010
14Parole aggiunte al comma 49 da art. 96, comma 4, L. R. 17/2010
15Comma 49 bis aggiunto da art. 96, comma 5, L. R. 17/2010
16Integrata la disciplina del comma 44 da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
17Integrata la disciplina del comma 44 bis da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
18Integrata la disciplina del comma 49 bis da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
19Comma 21 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 22/2010
20Comma 22 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 22/2010
21Parole aggiunte al comma 81 da art. 9, comma 35, L. R. 22/2010
22Parole aggiunte al comma 81 da art. 7, comma 50, L. R. 18/2011
23Parole aggiunte al comma 83 da art. 7, comma 51, L. R. 18/2011
24Parole sostituite al comma 72 da art. 9, comma 106, L. R. 14/2012
25Comma 73 sostituito da art. 9, comma 107, L. R. 14/2012
26Comma 73 bis aggiunto da art. 9, comma 108, L. R. 14/2012
27Comma 73 ter aggiunto da art. 9, comma 108, L. R. 14/2012
28Integrata la disciplina del comma 73 bis da art. 9, comma 109, L. R. 14/2012
29Comma 57 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
30Comma 58 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
31Comma 59 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
32Lettera b) del comma 60 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
33Comma 61 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
34Comma 62 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.
35Parole soppresse al comma 81 da art. 9, comma 190, L. R. 27/2012
36Comma 10 abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 5/2013
37Lettera a) del comma 82 sostituita da art. 9, comma 35, L. R. 6/2013
38Parole aggiunte al comma 44 da art. 4, comma 93, lettera a), L. R. 27/2014
39Comma 46 sostituito da art. 4, comma 93, lettera b), L. R. 27/2014
40Parole sostituite al comma 47 da art. 4, comma 93, lettera c), L. R. 27/2014
41Comma 64 abrogato da art. 34, comma 1, lettera g), L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, come stabilito dall'art. 37, comma 2, della medesima L.R. 13/2015.
42L'abrogazione del comma 63, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3 bis dell'art. 36 della L.R. 18/2005.
43Comma 25 abrogato da art. 9, comma 19, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 11/2006.
44Comma 36 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 24, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
45Comma 38 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
46Comma 39 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
47Comma 40 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
48Comma 41 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
49Comma 42 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
50Comma 43 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
51Comma 44 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
52Comma 44 bis abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
53Comma 45 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
54Comma 46 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
55Comma 47 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
56Comma 48 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
57Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
58Comma 49 bis abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
59Comma 50 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
60Parole sostituite al comma 82 da art. 8, comma 5, L. R. 14/2016
61Vedi la disciplina transitoria del comma 82, stabilita da art. 8, comma 6, L. R. 14/2016
62Comma 49 bis abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016
63Comma 2 sostituito da art. 9, comma 46, lettera a), L. R. 31/2017
64Comma 3 abrogato da art. 9, comma 46, lettera b), L. R. 31/2017
65Integrata la disciplina del comma 44 da art. 13, comma 13, L. R. 37/2017
66Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 43/2017
67Comma 73 quater aggiunto da art. 9, comma 45, L. R. 25/2018
68Comma 79 .1 aggiunto da art. 9, comma 52, L. R. 13/2019
69Integrata la disciplina del comma 81 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
70Comma 78 sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
71Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
72Comma 27 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
73Comma 28 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
74Comma 29 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
75Comma 30 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
76Comma 31 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
77Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
78Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
79Comma 34 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
80Comma 35 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
81Comma 86 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
82Comma 87 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
83Comma 88 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
84Comma 89 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
85Comma 11 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
86Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.