Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 35.734.876.653,93 euro, suddivisi in ragione di 12.821.019.290,69 euro per l'anno 2009, di 11.417.381.820,18 euro per l'anno 2010 e di 11.496.475.543,06 euro per l'anno 2011, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, ivi indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2009-2011 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 250.137.290,86 euro, suddivisi in ragione di 113.931.600 euro per l'anno 2009, di 92.895.690,86 euro per l'anno 2010 e di 43.310.000 euro per l'anno 2011.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
9. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, relativamente al fondo di parte corrente, in complessivi 975.800.000 euro suddivisi in ragione di 18.800.000 euro per l'anno 2009, di 416.000.000 euro per l'anno 2010 e di 541.000.000 euro per l'anno 2011, e di 3.100.000 euro per l'anno 2009 relativamente al fondo destinato alle spese di parte capitale, come da allegata tabella N.
13. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nell'allegata tabella O.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 12/2009