Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Parole sostituite alla Tabella P da art. 7, comma 18, L. R. 12/2009
2 Articolo 15 bis aggiunto da art. 167, comma 1, L. R. 17/2010
3 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 35.734.876.653,93 euro, suddivisi in ragione di 12.821.019.290,69 euro per l'anno 2009, di 11.417.381.820,18 euro per l'anno 2010 e di 11.496.475.543,06 euro per l'anno 2011, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, ivi indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963, e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2009-2011 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 250.137.290,86 euro, suddivisi in ragione di 113.931.600 euro per l'anno 2009, di 92.895.690,86 euro per l'anno 2010 e di 43.310.000 euro per l'anno 2011.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
9. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, relativamente al fondo di parte corrente, in complessivi 975.800.000 euro suddivisi in ragione di 18.800.000 euro per l'anno 2009, di 416.000.000 euro per l'anno 2010 e di 541.000.000 euro per l'anno 2011, e di 3.100.000 euro per l'anno 2009 relativamente al fondo destinato alle spese di parte capitale, come da allegata tabella N.
13. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nell'allegata tabella O.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 12/2009
Art. 2
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta dello 0,92 per cento:
a) per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci lavoratori delle società cooperative;
b) per i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente e realizzino un volume d'affari non superiore a 120.000 euro.
2. Nella determinazione dell'acconto dell'Irap dovuto dai soggetti di cui al comma 1, per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2009 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione di cui al comma 1.
4. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013.
Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2009
2 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 28, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 12, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Articolo sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 20/2015
Art. 3
 (Finalità 1 - Attività economiche)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. Alla lettera a) del comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<e della durata di un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<e della durata di due anni>>.
5. Gli oneri previsti dall'articolo 5, comma 24, lettera a), della legge regionale 30/2007, come modificata dal comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto dell'articolo 8, comma 22 bis, della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>>.
14. Le tipologie di spesa finanziabili dal programma di interventi di cui al comma 12 sono quelle relative al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine.
15. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 12.
16. Nelle more dell'istituzione di un registro centrale nazionale degli aiuti <<de minimis>> erogati alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, in applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti <<de minimis>> nel settore della produzione dei prodotti agricoli, la registrazione e il controllo degli importi erogati a ogni singola impresa vengono effettuati, a cura degli enti che concedono gli aiuti, mediante il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) istituito dall'articolo 7, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).
17. Con regolamento regionale vengono disciplinate le modalità operative di registrazione e di controllo, anche ai fini del rispetto dell'eventuale riparto attribuito alla Regione, nonché le metodologie di quantificazione dell'aiuto per le diverse forme di intervento.
19. Gli oneri previsti dal comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
22. Gli oneri previsti dall'articolo 7, comma 89, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
26. Le domande di aiuto presentate ai sensi del quinto programma attuativo della misura a - Investimenti nelle aziende agricole del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 che sono state riproposte a valere sul primo bando emanato ai sensi della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e che non sono finanziabili per carenza delle risorse previste dal bando medesimo possono essere finanziate secondo l'ordine della graduatoria, previa approvazione di opportuna modifica del Programma di sviluppo rurale da parte della Commissione europea, con appositi fondi regionali da trasferire all'organismo pagatore.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1005 e del capitolo 6823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
28. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico della località di Lignano Sabbiadoro quale polo turistico strategico della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali al Comune di Lignano Sabbiadoro per i programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione e all'ammodernamento del <<Lungomare Trieste>>, anche a sollievo degli eventuali mutui, in linea capitale e per interessi.
29. La domanda di finanziamento di cui al comma 28, corredata del programma di investimenti, comprensivo di una relazione illustrativa degli interventi complessivi da effettuarsi, di un preventivo di massima della spesa, nonché, eventualmente, della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, è presentata alla Direzione centrale attività produttive. Il programma complessivo degli investimenti necessari si può articolare e può essere sostenuto anche per lotti funzionali.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di tre milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
31. Le risorse non utilizzate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per i fini di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico), sono destinate per le finalità di cui all'articolo 5, comma 70, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
32. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di 1.249.321,88 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 e del capitolo 9382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
36. Al fine di sostenere lo sviluppo turistico delle aree montane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali al Comune di Ravascletto per programmi di investimento finalizzati al completamento del centro polifunzionale a servizio del polo sciistico dello Zoncolan e della Valcalda anche a sollievo degli eventuali mutui, in linea capitale e per interessi.
37. La domanda di finanziamento di cui al comma 36, corredata del programma di investimenti, comprensivo di una relazione illustrativa degli interventi complessivi da effettuarsi, di un preventivo di massima della spesa, nonché, eventualmente, della deliberazione con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, è presentata alla Direzione centrale attività produttive. Il programma complessivo degli investimenti necessari si può articolare e può essere sostenuto anche per lotti funzionali.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
39. L'Amministrazione regionale, riconoscendo il valore strategico della gestione eco-sostenibile delle risorse naturali delle aree della pedemontana pordenonese e udinese, ne favorisce i processi di sviluppo con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità, alla conservazione del paesaggio agrario e forestale, al sostegno delle azioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio boschivo e all'uso per fini energetici del legno prodotto.
40. Per le finalità di cui al comma 39, l'Amministrazione regionale è autorizzata a favorire, mediante la concessione di sovvenzioni annue, l'attività dei soggetti aderenti all'Associazione Regionale dei Consorzi Agro Forestali Montani Privati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (CO.FO.PRI.) con sede a Faedis.
43. Le domande per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 41 sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
44. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 1703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
46. Gli oneri di cui agli interventi previsti dal comma 45 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2009 per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999, come modificato dal comma 45, a disporre l'assegnazione delle risorse anche a valere sul limite d'impegno a decorrere dall'annualità 2010, con specifico riguardo alla realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Progetto strategico speciale <<Programma straordinario nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati>>, a fronte del cofinanziamento statale previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 2 aprile 2008, n. 61 - Approvazione, con prescrizioni, del <<Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati>> (attuazione delibera Cipe n. 166/2007).
48. A tal fine sono riconosciuti ammissibili gli oneri sostenuti nel 2009 concernenti la realizzazione degli interventi di cui al comma 47.
49. Per le finalità previste dal comma 47 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali a decorrere dall'anno 2010 di cui uno di 3.500.000 euro annui e uno di 180.000 euro annui, con l'onere di 7.360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale attività produttive corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 30 bis e del relativo preventivo di spesa.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8960, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
57. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale - SISSAR), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole <<finanziamenti per i>> sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<Sono ammesse a finanziamento le spese:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, sostenute dal soggetto erogatore, per le attività svolte presso i fruitori, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10:>>;
c) al comma 3 dell'articolo 12 la parola <<fruitore>> è sostituita, ovunque sia presente, dalle seguenti: <<soggetto erogatore>>;
d) al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole <<80 per cento delle spese ammissibili,>> sono aggiunte le seguenti: <<elevabile fino al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2,>>;
e) al comma 1 dell'articolo 13 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<riferiti>>;
f)
il comma 1 bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>> con una percentuale dell'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore.>>;

g)   ( ABROGATA )
h) la rubrica dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente: <<Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti>>.
58. Ai soli fini della rendicontazione, le disposizioni di cui al comma 57 trovano applicazione anche per le attività svolte nell'anno 2008.
59. Gli oneri derivanti dal comma 57 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 e al capitolo 4007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
64. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come inserito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 17/2006, le parole <<40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 per cento>>.
65. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<per le domande>> sono sostituite dalle seguenti: <<limitatamente alle domande di aiuto in conto capitale>>.
69. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 2/1999 le parole <<al di fuori del territorio regionale>> sono soppresse.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in assenza della documentazione giustificativa che consenta il recupero delle somme, a non intraprendere azioni di recupero per la ripetizione di quanto eventualmente già percepito dai beneficiari finali, qualora si avvalga dell'istituto della prescrizione per la cancellazione di residui passivi derivanti dai procedimenti relativi alle seguenti leggi:
a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico - sportivi e di quelli alpinistico - speleologici della Regione);
b) legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera);
c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 (Finanziamenti straordinari per opere ed attrezzature rivolte ad incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione);
c bis) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);
c ter) legge regionale 24 maggio 1988 n. 36 (Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio);
d) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici);
e) legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche);
f) legge regionale 28 luglio 1979, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull'Ente per lo Sviluppo dell'Artigianato);
g) legge regionale 5 giugno 1967, n. 9 (Provvidenze a favore delle imprese operanti nel settore distributivo - Norme di integrazione della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25);
h) legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 (Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia);
i) legge regionale 14 giugno 1984, n. 17 (Contributo per l'ammodernamento del complesso termale di Arta Terme).
72. L'accertamento dell'insussistenza degli elementi necessari per la ripetizione delle somme di cui al comma 71 è dichiarato dal direttore del servizio competente, previo parere dell'Avvocatura regionale.
74. Al fine di agevolare la possibilità di rientro dalle esposizioni debitorie delle imprese artigiane che hanno ottenuto finanziamenti agevolati su operazioni bancarie, di cui agli articoli 46, comma 1, e 50, comma 1, della legge regionale 12/2002, o di leasing è autorizzata, su domanda dei beneficiari, la ristrutturazione dei mutui in essere per le sole rate di ammortamento non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di allineare la durata massima del finanziamento stipulato con banche o società di leasing a quella prevista dall'articolo 46 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
75. Al fine di agevolare la possibilità di rientro dalle esposizioni debitorie delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio che abbiano ottenuto finanziamenti agevolati su operazioni bancarie o di leasing di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36), sulla base del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 250 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996 come sostituito dall'articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002), è autorizzata, su domanda dei beneficiari, la ristrutturazione dei mutui in essere per le sole rate di ammortamento non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge al fine di allineare la durata massima del finanziamento stipulato con banche o società di leasing a quella prevista dall'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 352 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio).
79. L'Amministrazione regionale, al fine di conseguire gli obiettivi di spesa di cui al piano finanziario del Documento unico di programmazione - Docup - Obiettivo 2, periodo di programmazione 2000-2006, e del Programma Operativo Regionale - POR - periodo di programmazione 2007-2013, è autorizzata a presentare a rendicontazione tutti i progetti conclusi entro i limiti di ammissibilità della spesa stabilita dai richiamati documenti ove per i relativi periodi di programmazione gli stessi progetti siano eleggibili a finanziamento comunitario secondo le disposizioni normative comunitarie vigenti.
80. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 1 - Attività economiche, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella B.
Note:
1 Comma 53 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 4/2009
2 Comma 54 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 4/2009
3 Comma 55 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 4/2009
4 Comma 56 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 4/2009
5 Parole sostituite al comma 23 da art. 14, comma 30, L. R. 11/2009
6 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 11/2009
7 Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 12/2009
8 Comma 9 abrogato da art. 3, comma 3, L. R. 12/2009
9 Comma 10 abrogato da art. 3, comma 3, L. R. 12/2009
10 Comma 18 abrogato da art. 3, comma 3, L. R. 12/2009
11 Parole sostituite al comma 41 da art. 3, comma 4, L. R. 12/2009
12 Lettera g) del comma 57 abrogata da art. 3, comma 49, L. R. 12/2009
13 Comma 33 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
14 Parole sostituite al comma 8 da art. 2, comma 6, L. R. 24/2009
15 Parole aggiunte al comma 74 da art. 2, comma 45, L. R. 24/2009
16 Lettera c bis) del comma 71 aggiunta da art. 2, comma 86, L. R. 24/2009
17 Lettera c ter) del comma 71 aggiunta da art. 2, comma 86, L. R. 24/2009
18 Parole aggiunte al comma 34 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2010
19 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 6, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 33/2015
20 Comma 73 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
21 Comma 62 abrogato da art. 237, comma 1, L. R. 26/2012
22 Integrata la disciplina del comma 50 da art. 94, comma 1, L. R. 21/2013
23 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013
24 Comma 8 bis abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013
25 Comma 11 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013
26 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 41, comma 1, L. R. 11/2014
27 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 94, L. R. 27/2014
28 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 94, L. R. 27/2014
29 Comma 70 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
30 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
31 Comma 63 abrogato da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 30/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 43/1988.
32 Comma 77 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 4/2005.
33 Comma 60 abrogato da art. 53, comma 1, lettera n), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
34 Comma 61 abrogato da art. 53, comma 1, lettera n), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
35 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 3, comma 44, lettera b), L. R. 45/2017
Art. 4
 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
2. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 9/2007 relativamente alle spese d'investimento è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.1.2.5030 e del capitolo 2836 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 9/2007 relativamente alle spese correnti è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.5030 e del capitolo 2838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. La gestione della riserva naturale della Val Alba di cui all'articolo 43 bis della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è affidata all'Ente parco delle Prealpi Giulie.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale di cui al comma 4 anche mediante finanziamenti annui all'organo gestore.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle unità di bilancio 2.2.1.1047 e 2.2.2.1047 e, rispettivamente, ai capitoli 3123 e 3124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. AI Comune beneficiario del trasferimento di parte dell'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 36, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come integrato dall'articolo 2, comma 30, della legge regionale 22/2007, è concesso l'ulteriore contributo di 80.000 euro per l'acquisto e la riqualificazione della cava dismessa sita in ambito di rispetto paesaggistico, come definito dallo strumento urbanistico comunale.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 1697 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 9118 di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
15. La Regione, in attuazione dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), realizza le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo medesimo, anche avvalendosi di ARPA.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2457 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
17. I soggetti tenuti alla restituzione alla Regione delle somme relative alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 15 provvedono al versamento delle stesse sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 29 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente a favore delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all'anagrafe unica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), e degli enti non commerciali, che operano sul territorio regionale nel settore ambientale, costituiti da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 20 e i criteri di assegnazione dei contributi.
20. Gli enti di cui al comma 18 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2009 le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
22. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e al fine di promuovere l'educazione ambientale, è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) un finanziamento per le azioni di informazione e di formazione rivolte ai cittadini, alle amministrazioni comunali e provinciali, nonché agli istituti scolastici, organizzate annualmente dal Laboratorio regionale di educazione ambientale (LaREA) sulla base di un programma triennale, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
23. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata del programma delle azioni di cui al comma 22 e del relativo preventivo di spesa, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
26. Gli oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale - in attuazione del progetto 5D158 WAREMA (<<Water Management Resources>>) nell'ambito del Programma Interreg III CADSES, che ha consentito la sperimentazione di una metodologia originale e innovativa di valutazione della qualità ecologica delle acque fluviali in applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, associata alla sperimentazione di un modello di pianificazione basato sulla valutazione degli scenari territoriali - e non rimborsabili nel quadro del programma suddetto, costituiscono finanziamento di attività funzionali al progetto stesso poste a carico del bilancio regionale.
27. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all'allegata tabella C.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 4, comma 1, L. R. 11/2009
2 Parole aggiunte al comma 18 da art. 4, comma 15, L. R. 12/2009
3 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 8, L. R. 12/2010
4 Parole sostituite al comma 25 da art. 4, comma 24, L. R. 12/2010
5 Parole aggiunte al comma 25 da art. 4, comma 24, L. R. 12/2010
6 Comma 10 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010
7 Comma 11 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010
8 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 57, comma 5, L. R. 19/2012
Art. 5
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6 bis. Al procedimento amministrativo concernente il trasferimento di cui al comma 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al titolo Il, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 1.200.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
11. Al fine di promuovere l'installazione di impianti fotovoltaici negli edifici già utilizzati come private abitazioni alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui all'articolo 4, comma 38 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono assegnati, per il 50 per cento di quanto disponibile a bilancio sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 e sul capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a cittadini privati per l'installazione dei suddetti impianti negli edifici residenziali.
12. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 11; per l'assegnazione dei contributi la Regione può avvalersi delle Province.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 continuano a far carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 e al capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
16. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, da suddividere in parti uguali tra i due beneficiari, con l'onere complessivo di 120.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arba un contributo ventennale costante a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per i lavori di completamento dell'immobile avente funzioni di convitto denominato <<Di Giulian>>, destinato a ospitare gli allievi frequentanti i corsi presso il Centro di Formazione Professionale di Arba.
18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata della deliberazione con cui il soggetto contraente dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante e del piano dell'investimento che si intende realizzare. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 35.000 euro a decorrere dall'anno 2009 con l'onere complessivo di 105.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2009-2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e al capitolo 4900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
21. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 20 e del relativo preventivo di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
25. Per le finalità di cui al comma 23 è autorizzata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Maggiore di Giais di Aviano un contributo ventennale costante di 35.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto di un fabbricato e dell'area pertinente, per i lavori di ampliamento, ristrutturazione e trasformazione del fabbricato e dell'area medesima da destinare a struttura sportiva, ricreativa e sociale.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Maria Regina del Mondo di Trieste un contributo ventennale costante di 25.000 euro a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione e di ampliamento dell'edificio destinato a opere di ministero pastorale e canonica.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 75.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 60.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giorgio di Pordenone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un mosaico all'interno della chiesa della Sacra Famiglia di viale Cossetti a Pordenone.
36. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 35 e del relativo preventivo di spesa.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3473 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
39. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 38 e del relativo preventivo di spesa.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
42. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 41 e del relativo preventivo di spesa.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 78.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 234.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la realizzazione del quinto lotto del progetto di pedonalizzazione del centro storico.
45. Le domande di contributo di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 210.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 9117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
48. La domanda di contributo di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 240.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e al capitolo 3339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alla corrispondente unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
51. La domanda di contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
54. La domanda di contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 105.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
56. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<Corpo della Guardia di Finanza,>> sono inserite le seguenti: <<delle Capitanerie di porto,>>.
58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007, come modificata dal comma 56, e di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a bis), della legge regionale 23/2007, come inserita dal comma 57, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
59. Al fine di consentire un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, della legge regionale 23/2007 per la parte non coperta dai relativi contratti di servizio, con i fondi stanziati sull'unità di bilancio 3.7.1.1067 con riferimento al capitolo 3977 e sull'unità di bilancio 3.7.1.5036 con riferimento ai capitoli 3810 e 3815 nelle quali risultano allocate risorse sufficienti per far fronte alle finalità indicate.
61. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 60 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 60 e del relativo preventivo di spesa.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.3000 e del capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
64. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 63 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 63 e del relativo preventivo di spesa.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.3000 e al capitolo 3414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
66. In deroga al disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, i seguenti stanziamenti iscritti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, con riferimento ai capitoli del Programma operativo di gestione a fianco indicati, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio:
3.9.1.1072942245.748,09
9438249.993,48
3.9.2.1072466150.000
9508 limite 697.352,67
9510 limite 281.399,48
9512500.000
9549 limite 2782.948,76
96219.877,25

Le rinvenienti somme sono destinate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 83:
3.9.2.1072952410.431,16
95001.906.888,57


67. Al fine di attuare il piano d'intervento di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a nominare un commissario straordinario che assume tutte le incombenze previste da tale legge e già facenti riferimento alla Regione.
69. Il commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, di collaborazioni e di consulenze e provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
70. Al commissario straordinario, per la durata dell'incarico, è attribuito un compenso mensile pari alla retribuzione spettante al personale regionale con la qualifica di dirigente, con le funzioni di direttore di servizio di cui al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., e successive modifiche, nonché i rimborsi delle spese di missione previsti per il personale regionale.
71. Il commissario straordinario subentra nei contratti già in essere disposti dall'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma 67. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione degli stessi entro trenta giorni dalla nomina del commissario straordinario.
72. Ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui ai commi 67 e 69 è istituito, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario straordinario. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 66/1991 e successive modifiche, nonché ulteriori fondi assegnati dall'Amministrazione regionale o da altri soggetti per le spese del personale a contratto, per il ricorso a consulenze e collaborazioni, nonché per le spese generali di funzionamento, ivi compreso il compenso del commissario straordinario.
73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento per l'amministrazione del fondo di cui al comma 72. Gli adempimenti connessi all'attuazione di quanto disposto dal presente comma e dal comma 67 sono di competenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
74. In deroga al disposto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge regionale 21/2007, lo stanziamento complessivo di 21.166.902,64 euro iscritto per la quota di 289.759,02 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.1.1072 e del capitolo 9454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, e per la quota di 20.877.143,62 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9553 del medesimo stato di previsione, non impegnati al 31 dicembre 2008, costituiscono economia di bilancio. La rinveniente somma complessiva è destinata alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte, rispettivamente, per 289.759,02 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.1.1072 e del capitolo 9400 e per 20.877.143,62 euro a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
75. Al fine di dare attuazione a quanto disposto in via d'urgenza dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2008, n. 3709 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 8 e 9 agosto 2008 si sono verificate nel territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), la Protezione civile della Regione provvede all'attuazione della prova selettiva ivi prevista e all'assunzione del personale interessato.
76. La Protezione civile della Regione sviluppa e promuove, in collaborazione con il Sistema regionale di emergenza 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali poste a tutela della pubblica incolumità ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), l'impiego di sistemi tecnologici innovativi finalizzati ad agevolare e potenziare l'efficacia degli interventi di ricerca, recupero e soccorso di persone disperse.
77. Gli oneri relativi all'attuazione del comma 76 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 e al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
82. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 34/1987 dopo le parole <<, per il restauro degli stessi.>> sono aggiunte le seguenti: <<La contribuzione per i manti di copertura non è vincolata al restauro della facciata del fabbricato interessato.>>.
83. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 3 - Gestione del territorio, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella D.
Note:
1 Comma 20 interpretato da art. 4, comma 3, L. R. 11/2009
2 Comma 14 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
3 Comma 20 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
4 Comma 32 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
5 Comma 33 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
6 Comma 38 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
7 Comma 41 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
8 Comma 47 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
9 Comma 50 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
10 Comma 53 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
11 Comma 60 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
12 Comma 63 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 12/2009
13 Parole sostituite al comma 23 da art. 5, comma 29, L. R. 12/2009
14 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 73, L. R. 12/2009
15 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 73, L. R. 12/2009
16 Comma 18 bis aggiunto da art. 5, comma 74, L. R. 12/2009
17 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 3, L. R. 12/2010
18 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2010
19 Comma 6 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 12/2010
20 Comma 6 ter aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 12/2010
21 Comma 24 sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 17/2010
22 Comma 78 sostituito da art. 164, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
23 Comma 79 sostituito da art. 164, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
24 Comma 79 bis aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
25 Comma 79 ter aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
26 Comma 79 quater aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
27 Comma 79 quinquies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
28 Comma 79 sexies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
29 Comma 79 septies aggiunto da art. 164, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
30 Integrata la disciplina del comma 67 da art. 4, comma 78, L. R. 14/2012
31 Comma 68 abrogato da art. 4, comma 82, L. R. 14/2012
32 Comma 8 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
33 Comma 9 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
34 Comma 10 abrogato da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 19/2012
35 Integrata la disciplina del comma 50 da art. 31, comma 7, L. R. 13/2014
36 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 59, L. R. 27/2014
37 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 60, L. R. 27/2014
38 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 3, comma 47, L. R. 20/2015
39 Integrata la disciplina del comma 72 da art. 4, comma 40, L. R. 20/2015
40 Comma 78 abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
41 Comma 79 abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
42 Comma 79 bis abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
43 Comma 79 ter abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
44 Comma 79 quater abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
45 Comma 79 quinquies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
46 Comma 79 sexies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
47 Comma 79 septies abrogato da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 24/2017
Art. 6
 (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di messa in sicurezza sulla viabilità in gestione alla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA mediante corresponsione alla Società medesima di un finanziamento nella misura di 2 milioni di euro all'anno per venti anni.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere destinato alla copertura delle spese sostenute dalla Società, in linea capitale e interessi, a fronte di mutui da stipularsi con istituti di credito per la realizzazione di programmi di investimento.
3. La concessione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta sulla base di un programma di interventi predisposto dalla Società beneficiaria e approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde da esso.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 2. Gli oneri derivanti fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 con l'onere di 6 milioni di euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone contributi pluriennali per interventi di eliminazione della criticità sulla rete viaria provinciale.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
8. Al comma 71 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<ai Comuni>> sono sostituite dalle seguenti <<al Comune di Trieste>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 71, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.3021 e al capitolo 3718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 390.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere di 780.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
12. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della dotazione di materiale rotabile in acquisto ovvero a noleggio, da destinarsi al trasporto delle merci, da parte della Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l., l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detta Società contributi nella misura di 1.500.000 euro all'anno per dieci anni.
13. I contributi di cui al comma 12 possono essere destinati alla copertura delle spese sostenute dalla Società, in linea capitale e interessi, a fronte di mutui da stipularsi con istituti di credito per la realizzazione di programmi di investimento che abbiano le finalità di cui al comma 12.
14. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di mutuo di cui al comma 13.
16. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato il limite di impegno decennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 con l'onere di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 4.5.2.1081 e del capitolo 3809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
17. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella E.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 5, comma 39, L. R. 27/2012
Art. 7
8. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 89, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. All'articolo 6 della legge regionale 9/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 le parole: <<a carattere regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia>>;
d) al comma 9 le parole <<sono ripartiti in misura proporzionale all'ambito territoriale d'intervento con riferimento alla popolazione residente>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono concessi in misura proporzionale all'entità della popolazione anziana residente nell'ambito territoriale d'intervento>>;
10. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. Al finanziamento dei programmi regionali d'interventi concorrono la Regione, le Province, i Comuni e gli altri enti o soggetti privati senza fine di lucro, cointeressati.
17. Nell'ambito degli obiettivi previsti al comma 14, sentiti i Comuni interessati e il Comitato provinciale del CONI territorialmente competente, le Province predispongono i Piani provinciali contenenti le graduatorie di priorità e l'indicazione della spesa ammessa e del contributo da assegnare a ogni progetto.
18. Nella valutazione delle priorità previste al comma 17, assumono prevalenza gli interventi volti alla ottimizzazione della fruizione degli impianti sportivi, anche mediante la destinazione dei medesimi a molteplici discipline sportive, nonché l'impiego di tecnologie innovative.
19. La Giunta regionale, sulla base dei Piani provinciali predisposti ai sensi del comma 17, verifica, rimodula e integra le proposte pervenute, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 14, e stabilisce con delibera il programma regionale d'interventi per l'impiantistica sportiva e la spesa ammessa complessiva.
20. Per le finalità previste al comma 14 sono autorizzati, a favore delle Province, due limiti d'impegno ventennali di 1 milione di euro annui ciascuno a decorrere dall'anno 2009 e dall'anno 2010, con l'onere di 5 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
22. Le domande di contributo di cui al comma 21 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredate di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2018 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
27. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dalla legge regionale 1/2007, le parole <<al gruppo folkloristico Lis Primulis di Zampis di Pagnacco>> sono soppresse.
28. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 27, si applicano i termini e le modalità indicati all'articolo 6, comma 54, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 27, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1093 e del capitolo 5222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30 bis. Il contributo di cui al comma 30 è concesso nel limite del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".
36. Per sostenere gli oneri derivanti dal trasloco e la custodia provvisoria presso nuovi locali idonei della documentazione e di tutto il materiale conservato presso il Museo di Cargnacco dedicato ai Caduti della Campagna di Russia è autorizzata la concessione al Comune di Pozzuolo del Friuli di un contributo straordinario di 30.000 euro. Nel suddetto stanziamento è compreso anche l'onere per la realizzazione di un allestimento provvisorio finalizzato a consentire l'esposizione al pubblico anche di parte del materiale custodito.
37. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 36 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, corredata di una relazione illustrativa dell'attività di cui al comma 36 e del relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
45. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 12, della legge regionale 12/2006, come modificato dal comma 44, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.1106 e al capitolo 5225 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
48. Per sostenere la realizzazione della nuova sede museale della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo è autorizzata la concessione di un contributo straordinario pluriennale all'organo gestore della Scuola.
49. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro a decorrere dall'anno 2009 con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
51. Gli oneri derivanti dall'articolo 34, commi 10 e 11, della legge regionale 1/1993, come modificato dal comma 50, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.1106 e al capitolo 5246 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
52. Per sostenere la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di gestione della candidatura di Cividale del Friuli alla Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco nel Monastero di S. Maria in Valle - Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli, è autorizzata la concessione al Comune di Cividale di un contributo straordinario pluriennale.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
55. Alla ripartizione delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero si provvede per l'anno 2009 assegnando a ciascuna associazione una quota proporzionale a quella a essa complessivamente attribuita nella media degli ultimi tre esercizi. Alla concessione e liquidazione del contributo complessivo spettante a ciascuna associazione si provvede in unica soluzione, di norma entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
56. Per l'anno 2009 il termine di presentazione da parte delle associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero del programma d'attività indicato all'articolo 6, comma 1 bis, come introdotto dal comma 54, è fissato alla data del 28 febbraio.
57. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, la quota parte dello stanziamento per l'anno 2009 del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge è fissata in 1.400.000 euro.
58. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 54, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1113 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
59. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 18, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle sovvenzioni regionali, continuano a trovare applicazione, nell'esercizio 2009, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 9, e all'articolo 23, comma 2, della medesima legge. Alla ripartizione delle risorse si provvede con delibera della Giunta regionale, nel quadro della programmazione generale degli interventi previsti a valere sulle assegnazioni statali di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
60. Gli oneri derivanti dal comma 59 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.2.1123 e al capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
65. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all'allegata tabella F.
Note:
1 Comma 14 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 12/2009
2 Comma 14 bis aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 12/2009
3 Comma 16 sostituito da art. 7, comma 3, L. R. 12/2009
4 Parole sostituite al comma 21 da art. 7, comma 5, L. R. 12/2009
5 Vedi la disciplina transitoria del comma 24, stabilita da art. 7, comma 7, L. R. 12/2009
6 Parole sostituite al comma 29 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 12/2009
7 Parole sostituite al comma 33 da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 12/2009
8 Parole sostituite al comma 35 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 12/2009
9 Parole sostituite al comma 38 da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 12/2009
10 Integrata la disciplina del comma 14 da art. 3, comma 33, lettera e), L. R. 24/2009
11 Comma 1 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
12 Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
13 Comma 3 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
14 Comma 4 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
15 Comma 5 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
16 Comma 6 abrogato da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 5/2012
17 Comma 30 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
18 Comma 31 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
19 Comma 32 sostituito da art. 2, comma 120, lettera a), L. R. 14/2012
20 Comma 30 bis aggiunto da art. 2, comma 120, lettera b), L. R. 14/2012
21 Vedi la disciplina transitoria del comma 31, stabilita da art. 2, comma 121, L. R. 14/2012
22 Comma 61 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012
23 Comma 63 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012
24 Parole sostituite al comma 24 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
25 Parole sostituite al comma 25 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
26 Parole soppresse al comma 24 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 8/2014
27 Parole sostituite al comma 25 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 8/2014
28 Comma 25 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 8/2014
29 Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
30 Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
31 Comma 64 abrogato da art. 38, comma 1, lettera cc), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
32 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 2, comma 23, L. R. 27/2014
33 Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 4, comma 103, L. R. 27/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 1, comma 7, L. R. 7/2015
34 Comma 50 abrogato da art. 49, comma 1, lettera h), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'art. 34, L.R. 1/1993.
35 Comma 39 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
36 Comma 40 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
37 Comma 41 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
38 Comma 42 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
39 Comma 43 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
40 Comma 46 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
41 Comma 47 abrogato da art. 49, comma 1, lettera z), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
42 La Regione subentra nei procedimenti di cui ai commi da 14 a 20 del presente articolo, come disposto all'art. 6, c. 25, L.R. 14/2016.
43 Vedi la disciplina transitoria per l'anno 2016, disposta all'art. 6, c. 26, L.R. 14/2016, relativamente all'erogazione dei contributi di cui ai commi da 14 a 20 del presente articolo.
44 Comma 11 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
45 Comma 12 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
46 Comma 13 abrogato da art. 105, comma 4, lettera e), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
47 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 8
 (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
6. Gli oneri derivanti dal comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.1121 e ai capitoli 5164 e 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. Per sostenere l'azione educativa delle scuole dell'infanzia paritarie operanti nel territorio regionale, è autorizzata la concessione alla FISM - Federazione italiana Scuole Materne del Friuli Venezia Giulia di un contributo straordinario, finalizzato alla costituzione di un fondo speciale per interventi diretti al sostegno degli oneri sostenuti dalle scuole medesime per il miglioramento delle proprie dotazioni organizzative e strutturali e per la gestione delle attività educative, ivi compresi gli oneri finanziari.
9. Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 5289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Andrea Apostolo di Ronchis un contributo a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti anche da costi di gestione della scuola materna Monumento ai Caduti.
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.1122 e al capitolo 4673 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S. Maria Assunta di Qualso di Reana un contributo a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti anche da costi di gestione della scuola materna San Giuseppe.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.1122 e al capitolo 4674, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria di Udine un contributo straordinario finalizzato all'intervento urgente e straordinario per la sistemazione della copertura del fabbricato adibito a scuola materna.
17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 16 e del relativo preventivo di spesa.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 3474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Gli oneri derivanti dal comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.1123 e ai capitoli 5960 e 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università della regione e ad altri soggetti pubblici o privati aventi finalità scientifico-culturali o di ricerca contributi per la realizzazione di progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti d'interesse per il settore della ricerca.
24. Con regolamento da approvarsi con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, gli ulteriori requisiti, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti al comma 23.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di 620.000 euro, suddivisa in ragione di 220.000 euro per l'anno 2009 ed euro 200.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 5830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 28, a copertura o a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'ex Ospedale Militare di Trieste.
27. La domanda di contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 37.867,28 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 113.601,84 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
29. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 117, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), come modificato dall'articolo 7, comma 22, della legge regionale 9/2008, i contributi ai soggetti parte dell'Accordo di programma stipulato con la Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per l'attuazione di opere e interventi edilizi e per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati al potenziamento del sistema universitario, dell'alta formazione e della ricerca scientifica nel Friuli Venezia Giulia, s'intendono riferiti anche al sollievo e alla riduzione degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per le opere e gli interventi medesimi.
30. Gli oneri derivanti dal comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5261 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
31. La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA di Trieste è autorizzata a permutare l'immobile sito a Trieste in via Stock, n. 4, all'interno del complesso immobiliare denominato ex Stock, acquistato con contributi regionali, con una porzione del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste, da adibire a sede, maggiormente idonea allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.
32. Con decreto dell'organo competente è disposta la soppressione del vincolo di destinazione d'uso quinquennale, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 sull'immobile ceduto a titolo di permuta e la contestuale apposizione del medesimo vincolo sull'edificio acquistato allo stesso titolo, che non può essere alienato fino alla scadenza dell'ultima annualità del contributo pluriennale concesso ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).
33. Gli oneri derivanti dal comma 31 fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
40. Gli oneri derivanti dal comma 39 fanno carico all'unità di bilancio 6.4.1.1127 e al capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
41. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 36, della legge 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il contributo annuale a sostegno dell'attività istituzionale s'intende riferito anche alle quote associative di adesione alla fondazione.
42. Gli oneri derivanti dal comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 6.5.1.1130 e al capitolo 5597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
46. L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'organizzazione di eventi a carattere culturale, scientifico e in materia di innovazione, realizza la manifestazione InnovAction e la manifestazione Biennale Internazionale delle Idee secondo un criterio di alternanza temporale e di non sovrapposizione.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, per il tramite di Fiera Trieste Spa, l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione biennale denominata Biennale Internazionale delle Idee.
48. Per le finalità previste dal comma 47, è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 5615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
50. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e capitoli di cui all'allegata tabella G.
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 19, stabilita da art. 25, comma 1, L. R. 11/2009
2 Comma 25 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 12/2009
3 Comma 25 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 12/2009
4 Comma 25 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 12/2009
5 Comma 25 quinquies aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 12/2009
6 Parole aggiunte al comma 8 da art. 7, comma 5, L. R. 24/2009
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 12/2010
8 Comma 34 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
9 Comma 35 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
10 Comma 36 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
11 Comma 37 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
12 Comma 38 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 12/2010
13 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 8, L. R. 18/2011
14 Comma 43 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ccc), L. R. 10/2012
15 Comma 44 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ccc), L. R. 10/2012
16 Comma 45 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ccc), L. R. 10/2012
17 Comma 21 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012
18 Comma 22 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 23/2012
19 Comma 19 abrogato da art. 7, comma 4, L. R. 5/2013
20 Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 8, comma 112, L. R. 45/2017
21 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
22 Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
23 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
24 Comma 3 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
25 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
26 Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
27 Comma 39 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 9
 (Finalità 7 - Sanità pubblica)
1. Il termine di cui all'articolo 75, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), già prorogato al 31 dicembre 2008 con l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010.
2. La concessione a soggetti pubblici di finanziamenti relativi a opere di edilizia sanitaria, rientranti nella programmazione degli investimenti del Servizio sanitario regionale, è disposta o in via ordinaria, sulla base del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), oppure sulla base del progetto preliminare o di altra documentazione che la vigente normativa definisce necessaria per l'individuazione del soggetto realizzatore in caso di appalto o di concessione di opere pubbliche.
4. L'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza), e il comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono abrogati. L'indennizzo forfetario continua a essere erogato, ove ne ricorrano i presupposti, esclusivamente fino alla data originaria di scadenza dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), si intendono ricomprese, fra i soggetti che possono stipulare convenzioni con gli enti di cui al primo comma dello stesso articolo, anche le aziende per i servizi sanitari.
8. La Direzione centrale salute e protezione sociale, con il supporto dell'Agenzia regionale della sanità, predispone uno studio di fattibilità concernente i tempi, i modi, i criteri e le risorse necessarie per conseguire la graduale perequazione del trattamento economico del personale degli enti del Servizio sanitario regionale, al fine di superare le eventuali differenze retributive riscontrate tra i differenti enti.
9. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 8, per un primo finanziamento di 3 milioni di euro, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 240.000 euro, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
14. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 7 - Sanità pubblica, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella H.
Note:
1 Comma 10 sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 12/2009
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 9, comma 7, L. R. 12/2009
3 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, L.R. 19/2006, con effetto dall'1/1/2016.
4 Comma 13 abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 19/2016
Art. 10
 (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), tutte le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di persone anziane, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.
2. Ai fini del processo di nuova classificazione, le autorizzazioni delle strutture di cui al comma 1 sono rilasciate secondo il procedimento di cui all'articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).
4. Il regolamento di cui al comma 1 può individuare i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.
5. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.3340 e al capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4884 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali a favore di soggetti portatori di handicap del territorio urbano udinese, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> è autorizzata a utilizzare il contributo in conto capitale già concesso, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto del Direttore del Servizio interventi e servizi sociali 22 novembre 2005, n. 929, per i lavori di ristrutturazione di un immobile e la sua trasformazione in centro socio riabilitativo educativo. Al fine della conferma del contributo concesso e della modifica della tipologia di intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 <<Medio Friuli>> deve presentare, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, il progetto definitivo dei lavori da realizzare completo di tutti gli atti autorizzativi previsti.
14. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 34, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni individuati nel programma organico degli interventi di cui all'articolo 5, comma 35, lettera a), della legge regionale 2/2006, i contributi annui costanti previsti dalla disposizione medesima, per interventi di ristrutturazione, riconversione, acquisto, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare nel territorio provinciale di Trieste una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana.
15. Gli oneri derivanti dal comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare la somma di 3.000 euro al Comune di Chiusaforte, quale contributo all'attività del <<Progetto Arcobaleno>>, finalizzata al trasporto e all'assistenza per le esigenze sanitarie degli anziani.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 300.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
23. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, in fine, le parole: <<Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.>>.
24. Gli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
37. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 24, della legge regionale 9/2008, come interpretato dal comma 36, fanno carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 e rispettivamente ai capitoli 4498 e 4505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
51. Al comma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), la parola: <<completamento>> è sostituita dalla seguente: <<finanziamento>>.
52. Gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 32, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 51, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 e al capitolo 4879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
54. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con regolamento, le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 55 e i criteri di assegnazione del finanziamento da parte della Giunta regionale.
56. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 3.208.950 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
65. Gli oneri derivanti dall'articolo 38 bis della legge regionale 18/2005, come inserito dal comma 64, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
67. Gli oneri derivanti dal comma 66 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
68. Al fine di contenere il disagio economico derivante dagli incidenti di lavoro verificatisi in data anteriore all'1 gennaio 2007, il Fondo regionale di solidarietà, previsto dall'articolo 56 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005, eroga contributi a favore dei figli delle persone decedute per ragioni di lavoro, a condizione che gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano raggiunto la maggiore età.
69. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento, approvato previo parere della Commissione consiliare competente, i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 68.
70. Con deliberazione della Giunta regionale è altresì stabilita la quota delle risorse del Fondo regionale di cui al comma 68 destinate al finanziamento degli interventi.
71. Gli oneri derivanti dal comma 68 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di rendicontazione del contributo.
77. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
79. L'Amministrazione regionale concorda con i competenti uffici dello Stato le modalità tecniche per l'attuazione del disposto di cui al comma 78. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
84. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
85. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 sono aggiunte, in fine, le parole: <<È escluso in ogni caso il rinnovo del beneficio previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del regolamento.>>.
90. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 8 - Protezione sociale, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella I.
Note:
1 Parole soppresse al comma 40 da art. 5, comma 67, L. R. 12/2009
2 Comma 83 sostituito da art. 9, comma 58, L. R. 24/2009
3 Parole aggiunte al comma 78 da art. 11, comma 1, L. R. 12/2009
4 Comma 79 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 12/2009
5 Parole sostituite al comma 53 da art. 11, comma 28, L. R. 12/2009
6 Parole sostituite al comma 55 da art. 11, comma 29, L. R. 12/2009
7 Parole sostituite al comma 80 da art. 15, comma 1, lettera f), L. R. 12/2009
8 Parole soppresse al comma 18 da art. 9, comma 16, L. R. 24/2009
9 Comma 19 sostituito da art. 9, comma 17, L. R. 24/2009
10 Parole sostituite al comma 66 da art. 9, comma 45, L. R. 24/2009
11 Parole sostituite al comma 75 da art. 9, comma 60, L. R. 24/2009
12 Comma 44 sostituito da art. 96, comma 1, L. R. 17/2010
13 Comma 44 bis aggiunto da art. 96, comma 3, L. R. 17/2010
14 Parole aggiunte al comma 49 da art. 96, comma 4, L. R. 17/2010
15 Comma 49 bis aggiunto da art. 96, comma 5, L. R. 17/2010
16 Integrata la disciplina del comma 44 da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
17 Integrata la disciplina del comma 44 bis da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
18 Integrata la disciplina del comma 49 bis da art. 96, comma 6, L. R. 17/2010
19 Comma 21 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 22/2010
20 Comma 22 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 22/2010
21 Parole aggiunte al comma 81 da art. 9, comma 35, L. R. 22/2010
22 Parole aggiunte al comma 81 da art. 7, comma 50, L. R. 18/2011
23 Parole aggiunte al comma 83 da art. 7, comma 51, L. R. 18/2011
24 Parole sostituite al comma 72 da art. 9, comma 106, L. R. 14/2012
25 Comma 73 sostituito da art. 9, comma 107, L. R. 14/2012
26 Comma 73 bis aggiunto da art. 9, comma 108, L. R. 14/2012
27 Comma 73 ter aggiunto da art. 9, comma 108, L. R. 14/2012
28 Integrata la disciplina del comma 73 bis da art. 9, comma 109, L. R. 14/2012
29 Comma 57 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
30 Comma 58 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
31 Comma 59 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
32 Lettera b) del comma 60 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
33 Comma 61 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
34 Comma 62 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
35 Parole soppresse al comma 81 da art. 9, comma 190, L. R. 27/2012
36 Comma 10 abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 5/2013
37 Lettera a) del comma 82 sostituita da art. 9, comma 35, L. R. 6/2013
38 Parole aggiunte al comma 44 da art. 4, comma 93, lettera a), L. R. 27/2014
39 Comma 46 sostituito da art. 4, comma 93, lettera b), L. R. 27/2014
40 Parole sostituite al comma 47 da art. 4, comma 93, lettera c), L. R. 27/2014
41 Comma 64 abrogato da art. 34, comma 1, lettera g), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
42 L'abrogazione del comma 63, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3 bis dell'art. 36 della L.R. 18/2005.
43 Comma 25 abrogato da art. 9, comma 19, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 11/2006.
44 Comma 36 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 24, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
45 Comma 38 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
46 Comma 39 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
47 Comma 40 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
48 Comma 41 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
49 Comma 42 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
50 Comma 43 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
51 Comma 44 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
52 Comma 44 bis abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
53 Comma 45 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
54 Comma 46 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
55 Comma 47 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
56 Comma 48 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
57 Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
58 Comma 49 bis abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
59 Comma 50 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
60 Parole sostituite al comma 82 da art. 8, comma 5, L. R. 14/2016
61 Vedi la disciplina transitoria del comma 82, stabilita da art. 8, comma 6, L. R. 14/2016
62 Comma 49 bis abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016
63 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 46, lettera a), L. R. 31/2017
64 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 46, lettera b), L. R. 31/2017
65 Integrata la disciplina del comma 44 da art. 13, comma 13, L. R. 37/2017
66 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 7, L. R. 43/2017
67 Comma 73 quater aggiunto da art. 9, comma 45, L. R. 25/2018
68 Comma 79 .1 aggiunto da art. 9, comma 52, L. R. 13/2019
69 Integrata la disciplina del comma 81 da art. 17, comma 1, L. R. 9/2020
70 Comma 78 sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
71 Comma 26 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
72 Comma 27 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
73 Comma 28 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
74 Comma 29 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
75 Comma 30 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
76 Comma 31 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
77 Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
78 Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
79 Comma 34 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
80 Comma 35 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
81 Comma 86 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
82 Comma 87 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
83 Comma 88 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
84 Comma 89 abrogato da art. 43, comma 1, lettera h), L. R. 22/2021
85 Comma 11 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
86 Comma 12 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
87 Comma 13 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
88 Parole aggiunte al comma 79 .1 da art. 8, comma 11, L. R. 14/2023
Art. 11
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2009 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 487.265.107,86 euro.
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di agosto 2009, in misura pari agli oneri pagati nel 2008 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2008 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2008, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2009;
c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2009, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2008; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, corredata della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'ammontare degli oneri IVA sostenuti per i singoli servizi e dell'attestazione che l'ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 30/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l'anno 2009, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2009; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
d) per 800.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2009 in applicazione della seguente formula:

e) per 1 milione di euro, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni; la Giunta regionale individua con deliberazione, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo previsto dal comma 6, lettera b), e di cui al comma 13, è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2009, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a).
10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.594.312 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 30/2007. L'importo è assegnato in due rate; la prima, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro è assegnata entro marzo. La seconda rata, per l'ammontare rimanente di complessivi 5.594.312 euro, è assegnata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009.
11. L'assegnazione prevista dal comma 5 è erogata in quattro rate; la prima rata è erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
16. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 10, 13 e 15, è autorizzata la spesa di 405.850.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
21. Il personale delle piante organiche aggiuntive istituite presso le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), è aggiunto, ai fini della determinazione delle assegnazioni a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l'azienda o il consorzio.
22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge regionale 30/2007, derivanti dall'assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivati dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego previste dal comma 20.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 19 e 20 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
24. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Legge di assestamento del bilancio 2008), è stanziato per l'anno 2009 un fondo di 1 milione di euro a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 25, della legge regionale 9/2008, è stanziato per l'anno 2009 un fondo di 500.000 euro da ripartire d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 27, della legge regionale 9/2008, per il finanziamento delle domande già presentate nel 2008 e non interamente soddisfatte. Resta fermo il termine della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 9/2008.
26. Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
27. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del comune di Campolongo Tapogliano, istituito dall'1 gennaio 2009 con la legge regionale 1 agosto 2008, n. 8 (Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), risultante dalla fusione tra il Comune di Campolongo al Torre e il Comune di Tapogliano, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti il 2009, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali fuse, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale, inteso come strumento di verifica delle politiche delle pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea <<Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta>>, ed in particolare dalla strategia tematica sull'ambiente urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21 locale e per l'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito da Insiel FVG SpA, da concedersi secondo le modalità e i criteri previsti da un apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
29. Le richieste di contributo, di cui al comma 28, devono pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2009 le istanze contributive devono pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
37. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali e di concerto con gli Assessori competenti per materia, definisce il programma di finanziamento degli interventi sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto, del diretto interesse strategico degli interventi per le comunità locali, della loro capacità di consentire una migliore fruizione dei servizi, della tempestività e rapidità di realizzazione, della non eccessiva onerosità dell'intervento, dell'ammontare del cofinanziamento.
40. Per le finalità previste dai commi da 35 a 39, è autorizzata la spesa di 20.064.016,86 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
41. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2009, un fondo di 18.307.720 euro, da ripartire:
c) per 100.000 euro a favore delle Province per le funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 24/2006, come inserita dall'articolo 3, comma 53, da assegnare per 12.509,20 euro alla provincia di Gorizia; per 24.394,58 euro alla provincia di Pordenone; per 5.565,02 euro alla provincia di Trieste; per 57.531,20 euro alla provincia di Udine; questo riparto è stato calcolato per il 50 per cento in misura proporzionale all'ultimo riparto assegnato nel 2008, per la quota restante del fondo il riparto è stato calcolato per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale.
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1520 per 7.538.520 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1522 per 10.769.200 euro.
43. Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2009, un fondo straordinario di 2.500.000 euro. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo.
44. Gli oneri previsti dal comma 43 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 e al capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, un importo complessivo di 681.365,73 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 (Legge regionale 24/2006, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr 1554/2008).
48. Le risorse trasferite, nel presente esercizio e in quelli successivi, dall'Amministrazione regionale alle Province in attuazione del Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007, che ha dato compiuta definizione agli adempimenti di cui al combinato disposto dell'articolo 74 della legge regionale 18/2005 e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006, devono essere utilizzate prioritariamente per le finalità previste dal Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007 e le eventuali economie possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di altre spese connesse allo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2009, in unica soluzione, un fondo straordinario di 40.000 euro per la promozione delle iniziative culturali e sportive del territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia.
53. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 52, l'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alla promozione delle iniziative culturali e sportive del territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia, non già finanziati con altri contributi regionali assegnati per tale finalità.
55. Per le finalità previste dal comma 52, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
57. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Legge di assestamento del bilancio 2007) e di cui all'articolo 10, comma 53, della legge regionale 9/2008, vanno intese nel senso che la rendicontazione dell'assegnazione è limitata alla quota di finanziamento regionale ricevuta e non all'intero importo preventivato.
58. All'articolo 1, comma 21, della legge regionale 30/2007, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La rendicontazione è comunque limitata alla sola assegnazione ricevuta e non agli oneri preventivati nella domanda.>>.
60. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell'ordinamento della polizia locale e di definizione delle politiche in materia di sicurezza è destinato un fondo di 3 milioni di euro.
61. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 60 fanno carico all'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni la quota del 5 per mille del gettito IRPEF loro spettante, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
63. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 62 affluiscono all'unità di bilancio 2.1.207 con riferimento al capitolo 1628 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 62 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1628 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico della medesima unità di bilancio e capitolo con il comma 94 - tabella J.
65. L'Amministrazione di Campolongo Tapogliano è autorizzata, per l'anno 2009, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.
66. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo straordinario a titolo di assegnazione per l'attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2009, di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 300.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
68. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), relativamente agli anni 2009 e 2010, non si applica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
71. La disposizione di cui al comma 69 non si applica al rendiconto riferito all'anno 2008, per il quale resta fermo il termine del 30 giugno.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali i fondi erariali loro spettanti, non già previsti in specifiche disposizioni regionali, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni e alle tipologie di fondo dallo stesso Ministero indicati.
73. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 72 affluiscono all'unità di bilancio 2.1.207 e al capitolo 1701 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
74. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 72 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico della medesima unità di bilancio e capitolo con il comma 94 - tabella J.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di San Pietro al Natisone a sollievo delle spese di funzionamento e gestione del polo scolastico bilingue, nonché per i maggiori oneri da sostenere per la costruzione di un impianto sportivo.
79. La domanda di finanziamento di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
82. La domanda di finanziamento di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 81 è disposta in via anticipata e in soluzione unica sulla base degli oneri preventivati.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato un contributo straordinario di 140.000 euro per l'informatizzazione dei progetti e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), per iniziative di prevenzione del rischio sismico, nonché per l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione e per le finalità istituzionali.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle associazioni delle Province costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1/2006, per l'anno 2009, un fondo di 200.000 euro a sostegno dell'attività svolta ai sensi del medesimo articolo 29, con esclusione delle spese di rappresentanza.
88. Il fondo di cui al comma 87 è assegnato previa presentazione alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata vigore della presente legge, di un progetto indicante le attività istituzionali, da svolgere fino al 31 marzo 2010, con relativa e dettagliata quantificazione degli oneri preventivati, corredata della documentazione relativa alla costituzione dell'associazione.
90. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
91. All'articolo 2, comma 30, della legge regionale 22/2007, le parole <<entro il 31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio 2009>>.
94. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella J.
Note:
1 Comma 38 sostituito da art. 12, comma 18, L. R. 12/2009
2 Comma 39 sostituito da art. 12, comma 19, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 36 da art. 12, comma 20, L. R. 12/2009
4 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 6 da art. 12, comma 21, L. R. 12/2009
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 22 da art. 12, comma 27, L. R. 12/2009
6 Comma 22 bis aggiunto da art. 12, comma 31, L. R. 12/2009
7 Parole aggiunte al comma 81 da art. 12, comma 32, L. R. 12/2009
8 Parole aggiunte al comma 85 da art. 12, comma 34, L. R. 12/2009
9 Comma 25 interpretato da art. 10, comma 42, L. R. 24/2009
10 Parole soppresse al comma 81 da art. 10, comma 53, L. R. 24/2009
11 Parole aggiunte al comma 39 da art. 10, comma 10, L. R. 12/2010
12 Comma 48 sostituito da art. 10, comma 11, L. R. 12/2010
13 Parole aggiunte al comma 51 da art. 10, comma 31, L. R. 22/2010
14 Comma 75 sostituito da art. 10, comma 12, L. R. 11/2011
15 Comma 75 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 11/2011
16 Comma 76 sostituito da art. 10, comma 14, L. R. 11/2011
17 Parole sostituite al comma 39 da art. 10, comma 16, L. R. 11/2011
18 Integrata la disciplina del comma 35 da art. 10, comma 17, L. R. 11/2011
19 Comma 49 sostituito da art. 13, comma 28, lettera a), L. R. 18/2011
20 Comma 50 abrogato da art. 13, comma 28, lettera b), L. R. 18/2011
21 Comma 51 abrogato da art. 13, comma 28, lettera b), L. R. 18/2011
22 Vedi la disciplina transitoria del comma 49, stabilita da art. 13, comma 29, L. R. 18/2011
23 Parole sostituite al comma 39 da art. 13, comma 50, L. R. 18/2011
24 Comma 92 abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012
25 Comma 75 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
26 Comma 75 bis abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
27 Comma 76 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
28 Comma 77 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
29 Parole sostituite al comma 39 da art. 11, comma 10, L. R. 5/2013
30 Per le modalità e le condizioni di conferma dei contributi di cui ai commi da 35 a 70 del presente articolo, si veda quanto disposto dall'art. 10, commi 46 e 47, L.R. 6/2013.
31 Integrata la disciplina del comma 39 da art. 10, comma 60, L. R. 15/2014
32 Comma 34 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'art. 46, L.R. 1/2006.
33 Comma 49 abrogato da art. 34, comma 1, lettera l), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
34 Integrata la disciplina del comma 35 da art. 6, comma 17, L. R. 33/2015
35 Comma 69 abrogato da art. 50, comma 2, lettera a), L. R. 3/2016
36 Comma 70 abrogato da art. 50, comma 2, lettera a), L. R. 3/2016
37 Comma 56 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 6 bis, L.R. 19/2003.
Art. 12
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, fornisce agli enti locali servizi e tecnologie e predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste). L'Amministrazione regionale e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza destinati a confluire nel Portale delle Autonomie locali. L'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo, strumentale alle finalità di cui al comma 1 ed al presente comma, di supporto agli enti locali ed alla Regione stessa. A tal fine è stanziato un fondo di 200.000 euro per l'anno 2009.
3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.
27 bis. Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, secondo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.
29 bis. Le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in regola con gli obblighi di cui ai commi da 25 a 29.
33. I regolamenti adottati ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) definiscono in via esclusiva per gli anni 2007 e 2008 le regole per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
34. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2002);
b) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
c) il comma 23 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).
Note:
1 Comma 25 bis aggiunto da art. 12, comma 35, L. R. 12/2009
2 Comma 5 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2009
3 Comma 10 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 24/2009
4 Comma 12 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 24/2009
5 Comma 18 sostituito da art. 11, comma 4, L. R. 24/2009
6 Comma 23 bis aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 24/2009
7 Comma 25 ter aggiunto da art. 11, comma 7, L. R. 24/2009
8 Comma 26 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 24/2009
9 Numero 3) della lettera b) del comma 27 sostituito da art. 11, comma 9, L. R. 24/2009
10 Parole sostituite al comma 28 da art. 11, comma 10, L. R. 24/2009
11 Comma 14 abrogato da art. 11, comma 12, L. R. 24/2009
12 Numero 3) della lettera b) del comma 27 interpretato da art. 11, comma 13, L. R. 24/2009
13 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 13, comma 14, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
14 Integrata la disciplina del comma 28 da art. 13, comma 14, L. R. 24/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 9, lettera a), L. R. 12/2014
15 Comma 25 bis sostituito da art. 11, comma 6, L. R. 24/2009
16 Comma 28 bis aggiunto da art. 11, comma 11, L. R. 24/2009
17 Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 12, L. R. 12/2010
18 Parole soppresse al comma 9 da art. 10, comma 13, L. R. 12/2010
19 Parole soppresse al comma 11 da art. 10, comma 14, L. R. 12/2010
20 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 12 da art. 10, comma 15, L. R. 12/2010
21 Parole soppresse al comma 13 da art. 10, comma 16, L. R. 12/2010
22 Parole soppresse al comma 21 da art. 10, comma 17, L. R. 12/2010
23 Comma 31 sostituito da art. 10, comma 18, L. R. 12/2010
24 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 10, comma 27, L. R. 12/2010
25 Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 2, L. R. 22/2010
26 Comma 13 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 22/2010
27 Comma 10 bis sostituito da art. 11, comma 7, lettera a), L. R. 22/2010
28 Comma 28 .1 aggiunto da art. 11, comma 7, lettera b), L. R. 22/2010
29 Parole sostituite al comma 28 bis da art. 11, comma 7, lettera c), L. R. 22/2010
30 Parole sostituite al comma 29 da art. 11, comma 7, lettera d), L. R. 22/2010
31 Parole sostituite al comma 30 da art. 11, comma 7, lettera e), L. R. 22/2010
32 Parole sostituite al comma 31 da art. 11, comma 7, lettera f), L. R. 22/2010
33 Lettera b bis) del comma 19 aggiunta da art. 12, comma 11, L. R. 22/2010
34 Comma 28 .1.1 aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 22/2010
35 Comma 27 bis aggiunto da art. 10, comma 24, L. R. 11/2011
36 Integrata la disciplina del comma 29 da art. 10, comma 25, L. R. 11/2011
37 L'integrazione alla disciplina del comma 29 di cui all'art. 10, comma 25, L.R. 11/2011 risulta inefficace per effetto dell'illegittimità costituzionale del citato art. 10, comma 25, L.R. 11/2011, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19/9/2012).
38 Parole sostituite al comma 4 da art. 18, comma 1, L. R. 18/2011
39 Comma 5 sostituito da art. 18, comma 2, L. R. 18/2011
40 Comma 6 sostituito da art. 18, comma 3, L. R. 18/2011
41 Comma 7 abrogato da art. 18, comma 4, L. R. 18/2011
42 Comma 10 sostituito da art. 18, comma 5, L. R. 18/2011
43 Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 18/2011
44 Comma 12 sostituito da art. 18, comma 7, L. R. 18/2011
45 Comma 13 sostituito da art. 18, comma 8, L. R. 18/2011
46 Comma 15 abrogato da art. 18, comma 9, L. R. 18/2011
47 Parole sostituite al comma 21 da art. 18, comma 10, L. R. 18/2011
48 Parole sostituite al comma 22 da art. 18, comma 10, L. R. 18/2011
49 Comma 21 bis aggiunto da art. 18, comma 11, L. R. 18/2011
50 Comma 23 sostituito da art. 18, comma 12, L. R. 18/2011
51 Comma 23 bis abrogato da art. 18, comma 13, L. R. 18/2011
52 Parole sostituite alla lettera e) del comma 24 da art. 18, comma 14, L. R. 18/2011
53 Comma 25 sostituito da art. 18, comma 15, L. R. 18/2011
54 Parole sostituite al comma 25 bis da art. 18, comma 16, L. R. 18/2011
55 Comma 25 ter sostituito da art. 18, comma 17, L. R. 18/2011
56 Comma 26 sostituito da art. 18, comma 18, L. R. 18/2011
57 Comma 26 bis abrogato da art. 18, comma 19, L. R. 18/2011
58 Comma 27 sostituito da art. 18, comma 20, L. R. 18/2011
59 Lettera a) del comma 28 bis sostituita da art. 18, comma 21, L. R. 18/2011
60 Lettera b bis) del comma 28 bis aggiunta da art. 18, comma 22, L. R. 18/2011
61 Parole sostituite al comma 31 da art. 18, comma 23, L. R. 18/2011
62 Vedi la disciplina transitoria del comma 8, stabilita da art. 18, comma 27, L. R. 18/2011
63 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 18, comma 35, L. R. 18/2011
64 Lettera d bis) del comma 16 aggiunta da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 3/2012
65 Lettera d ter) del comma 16 aggiunta da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 3/2012
66 Parole aggiunte al comma 25 da art. 5, comma 4, lettera b), L. R. 3/2012
67 Lettera c) del comma 12 sostituita da art. 14, comma 15, L. R. 27/2012
68 Parole sostituite al comma 25 da art. 14, comma 16, L. R. 27/2012
69 Parole aggiunte al comma 25 da art. 14, comma 17, L. R. 27/2012
70 Comma 25 bis sostituito da art. 14, comma 18, L. R. 27/2012
71 Comma 25 ter sostituito da art. 14, comma 19, L. R. 27/2012
72 Parole sostituite al comma 27 bis da art. 14, comma 20, L. R. 27/2012
73 Comma 28 .1 sostituito da art. 14, comma 21, L. R. 27/2012
74 Parole sostituite al comma 28 .1.1 da art. 14, comma 22, L. R. 27/2012
75 Parole sostituite al comma 28 bis da art. 14, comma 23, L. R. 27/2012
76 Parole sostituite al comma 29 da art. 14, comma 24, L. R. 27/2012
77 Parole sostituite al comma 30 da art. 14, comma 25, L. R. 27/2012
78 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
79 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
80 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
81 Comma 8 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
82 Comma 9 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
83 Comma 10 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
84 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
85 Comma 19 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
86 Comma 20 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
87 Comma 21 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
88 Comma 21 bis abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
89 Comma 22 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
90 Comma 23 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
91 Comma 24 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
92 Comma 28 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
93 Comma 31 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012
94 Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 11, L.R. 18/2011, istitutiva del comma 21 bis del presente articolo.
95 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 27 da art. 7, comma 1, L. R. 5/2013
96 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 28 bis da art. 7, comma 2, L. R. 5/2013
97 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
98 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
99 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
100 Integrata la disciplina del comma 17 da art. 11, comma 7, L. R. 5/2013
101 Vedi la disciplina transitoria del comma 28 .1, stabilita da art. 10, comma 52, L. R. 6/2013
102 Comma 28 .1.1 abrogato da art. 14, comma 22, lettera c), L. R. 23/2013
103 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2, L.R. 5/2013, con i quali si disponeva l'aggiunta di parole al comma 27, lettera b) e al comma 28 bis, lettera b) del presente articolo.
104 Parole sostituite al comma 12 da art. 14, comma 22, L. R. 27/2014
105 Parole sostituite alla lettera a) del comma 12 da art. 14, comma 23, L. R. 27/2014
106 Parole sostituite alla lettera b) del comma 12 da art. 14, comma 24, L. R. 27/2014
107 Parole sostituite alla lettera c) del comma 12 da art. 14, comma 25, L. R. 27/2014
108 Parole sostituite al comma 25 da art. 14, comma 26, L. R. 27/2014
109 Comma 25 .1 aggiunto da art. 14, comma 27, L. R. 27/2014
110 Parole soppresse al comma 25 ter da art. 14, comma 28, L. R. 27/2014
111 Parole soppresse alla lettera b) del comma 27 da art. 14, comma 29, L. R. 27/2014
112 Parole soppresse alla lettera b) del comma 28 bis da art. 14, comma 29, L. R. 27/2014
113 Parole soppresse al comma 29 da art. 14, comma 30, L. R. 27/2014
114 Comma 26 abrogato da art. 14, comma 58, lettera a), L. R. 27/2014
115 Comma 29 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 12/2015
116 Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, lettera h), L. R. 18/2015
117 Si veda quanto disposto all'art. 9, c. 7 della L.R. 14/2016, in relazione al contenimento della spesa di personale prevista dalla L.R. 18/2015.
118 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 5/2013, modificativo della presente lettera.
119 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 dell'11 giugno 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 25 giugno 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 5/2013, modificativo della presente lettera.
Art. 13
1. L'Amministrazione regionale, tramite la Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata a predisporre una banca dati dei progetti regionali ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario, nonché dei progetti a carattere internazionale ammessi o ammissibili a finanziamento statale e dei relativi proponenti e partner da rilevarsi attraverso un meccanismo di premialità e conseguente concessione di contributi una tantum a favore di ciascuno di tali progetti.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 95.000 euro, per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. L'Amministrazione regionale, tramite la Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata ad anticipare i fondi, che saranno assegnati dallo Stato, per la partecipazione ai gemellaggi amministrativi istituiti dalla Commissione europea e coordinati dal Ministero degli affari esteri.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3 sono previsti rimborsi dallo Stato per 100.000 euro per l'anno 2009 che affluiscono sull'unità di bilancio 4.5.164 e sul capitolo 9 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. L'Amministrazione regionale, tramite la struttura competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie, è autorizzata ad anticipare i fondi, che saranno assegnati dallo Stato, relativi all'intervento di cooperazione decentrata denominato Programma FOSEL di cui alla delibera del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri 14 ottobre 2008, n. 192.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 5.852.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
8. In relazione al disposto di cui al comma 6, sono previsti rimborsi dallo Stato per 5.852.000 euro per l'anno 2009 che affluiscono sull'unità di bilancio 4.5.164 e sul capitolo 12 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c bis), della legge regionale 12/2005, come da ultimo modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 5796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. In conformità alle disposizioni generali e a quelle dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di quanto convenuto in sede di stipula dell'Accordo di programma di cui al comma 11, i soggetti fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale del soggetto di cui al comma 11 nella fase di costituzione e durante la vita dello stesso, nonché al sostegno delle attività.
15. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali organizza idonee iniziative di carattere pubblico per lo studio e la divulgazione della normativa e delle riforme concernenti il sistema delle autonomie locali, nonché per materie di interesse degli enti locali.
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
17. I pagamenti di somme dovute alla Cassa Depositi e Prestiti Spa possono essere effettuati tramite la procedura interbancaria RID (Rapporto Interbancario Diretto), con addebito pre-autorizzato.
18. Al fine di garantire la contabilizzazione nell'esercizio finanziario delle operazioni di cui al comma 17, nell'eventualità di addebiti tramite RID per un importo complessivo superiore a quello dei titoli emessi sui pertinenti capitoli di spesa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere d'ufficio alle necessarie regolarizzazioni mediante emissione di titoli a copertura.
19. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 17, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.4.3.1170 e del capitolo 177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20.
L'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Commissione regionale per lo sport)
1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'Amministrazione regionale per esprimere parere sulle materie che le vengono sottoposte nell'ambito dello sport ed in particolare sui criteri e le priorità di ripartizione dei contribuiti destinati a promuovere la pratica motoria e sportiva nel territorio regionale. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale allo sport, la Commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.
4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la Commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione. Decorso tale termine, la Commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.
5. La Commissione è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.
8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.>>.

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 20, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 6012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
24. I compiti di segreteria sono affidati a personale in servizio presso la Direzione centrale della salute e protezione sociale.
25. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione di cui al comma 22 esperti nelle materie trattate.
26. All'istituzione della Commissione di cui al comma 22, nonché alla sostituzione dei suoi componenti, si provvede con decreto del direttore centrale salute e protezione sociale.
27. La Commissione di cui al comma 22 ha una durata di tre anni. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e i rimborsi in base alla normativa regionale vigente.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1160 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla predisposizione dei progetti e alla realizzazione degli interventi, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare finalità di risparmio energetico sugli immobili destinati a sedi del Consiglio regionale, anche avvalendosi di soggetti pubblici e/o privati.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2009 e di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
31. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella K.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 7, comma 107, L. R. 11/2011
2 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 108, L. R. 11/2011
3 Integrata la disciplina del comma 14 da art. 7, comma 108, L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 109, L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 110, L. R. 11/2011
6 Comma 9 abrogato da art. 44, comma 1, lettera g), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
7 L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
8 Comma 23 sostituito da art. 8, comma 7, L. R. 20/2015
9 Comma 23 bis aggiunto da art. 8, comma 8, L. R. 20/2015
Art. 14
 (Funzionamento della Regione)
1. I pagamenti relativi ai rimborsi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) sono effettuati direttamente dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG). Le relative somme sono trasferite al bilancio del Consiglio regionale.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta Regionale e per gli Assessori), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 20, della legge regionale 22/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Qualora il Presidente della Regione o gli assessori siano mutilati o invalidi civili totalmente inabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e successive modifiche, a decorrere dall'1 gennaio 2009 è altresì riconosciuto il rimborso delle medesime spese sostenute dall'accompagnatore che abbia garantito l'assistenza durante la permanenza fuori sede.>>.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 6/1965, come aggiunto dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 11.2.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
8. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3557 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
9. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 24 della legge regionale 27/2007, come inserito dal comma 7, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 15 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
10. Al fine di garantire la migliore fruizione degli immobili regionali adibiti a uffici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare atti e contratti aventi natura mista rivolti a offrire servizi accessori e complementari agli utilizzatori degli immobili stessi.
11. Per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di 15.000 euro suddivisi in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1409 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10 è prevista l'entrata complessiva di 15.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 3.2.91 e del capitolo 1409 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
14. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 2.700.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
15. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 153 della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 13, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
17. Per le finalità previste dal comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, come inserito dal comma 16, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. Le entrate previste dal disposto di cui al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, come inserito dal comma 16, affluiscono all'unità di bilancio 3.2.141 e al capitolo 14 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico dei medesimi unità di bilancio e capitolo con il comma 56, tabella L.
22.
Dopo il settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni di immobili effettuate tramite conferimento alla società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono versate all'entrata del bilancio regionale, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione.>>.

23. Al comma 1 dell'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971, le parole <<2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.000 euro>>.
25. Al fine del razionale impiego delle risorse e della riduzione dei costi, per il necessario rafforzamento del sistema regionale integrato di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi della legge regionale 64/1986, nonché per soddisfare le esigenze di accesso a dati di carattere meteorologico espresse dai settori regionali della prevenzione e protezione ambientale, dell'agricoltura, della gestione forestale e territoriale, del turismo, dei trasporti e della sanità, le reti di monitoraggio meteorologico, idrometeorologico e agrometeorologico, il radar meteorologico, i sistemi tecnico-scientifici, tecnologici, trasmissivi e informatici, le attrezzature e i beni immobili relativi ai siti operativi, le pertinenze, i contratti in essere, le sedi operative ed i beni mobili, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER), sono trasferiti in proprietà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione operativa da parte della Protezione civile della Regione.
26. Il personale tecnico dell'ARPA - OSMER preposto all'utilizzo dei sopra menzionati sistemi è messo a disposizione presso la Protezione civile della Regione, previa espressa richiesta della medesima Protezione civile e secondo le modalità definite con apposita convenzione.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attingere il personale necessario dalla graduatoria relativa all'esame di concorso pubblico, riservato al profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario forestale, categoria C, svoltosi nell'anno 2005, sino alla data del 31 dicembre 2009.
28. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), lo stanziamento di cui al comma 68 del medesimo articolo 7 è implementato di un importo pari a 30.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
29. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
30. In attuazione del disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettera f), del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 6 maggio 2008, tenuto conto dei processi di riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale intervenuti sino al 31 dicembre 2007, è stanziato, per la contrattazione collettiva integrativa riferita al suddetto biennio economico, un importo annuale di 650.000 euro.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
38. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale 17/2004, come inserito dal comma 37, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.
39. In sede di attuazione del piano triennale dei fabbisogni professionali 2009-2011, la Regione valuta, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche, l'esperienza professionale maturata nella stessa categoria messa a concorso dal personale che abbia prestato servizio presso la Regione medesima, con contratto di lavoro a tempo determinato o mediante lavoro somministrato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
44. Nelle more della definizione di una disciplina legislativa generale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica in correlazione alle disposizioni di cui al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 133/2008, con i commi 45, 46, 47 e 48 si dettano disposizioni in materia di assenza per malattia dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
45. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti di cui al comma 44, è corrisposto, nei primi dieci giorni di assenza, il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi di lavoro o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
47. Resta ferma, per quanto non disposto dai commi 45 e 46 e in quanto compatibile con i medesimi, la disciplina prevista in materia di assenza per malattia dal contratto collettivo di lavoro del personale regionale.
48. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 45 costituiscono economie di bilancio per la Regione; tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare gli importi di cui all'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002 dall'1 gennaio 2001 al 31 agosto 2002, ovvero alla data di cessazione dal servizio se antecedente, maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria al saldo, al personale in quiescenza che ha ottenuto la sentenza n. 138 del 20 ottobre 2008 della Corte d'Appello di Trieste.
54. A far data dall'entrata in vigore dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), le risorse stanziate dal bilancio regionale a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dei capitoli 5170 e 5243 per il funzionamento del Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin di Passariano, si intendono destinate al finanziamento dell'attività istituzionale dell'Istituto medesimo.
55. Il comma 16 dell'articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) è abrogato. Il riferimento a detto articolo si intende riferito alle disposizioni contenute nella legge regionale 57/1971.
56. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 11 - Funzionamento della Regione, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella L.
Note:
1 Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
2 Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
3 Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
4 Comma 36 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
5 Comma 40 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
6 Comma 41 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
7 Comma 42 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
8 Comma 43 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 4/2009
9 Parole sostituite al comma 54 da art. 14, comma 21, L. R. 12/2009
10 Comma 51 sostituito da art. 14, comma 33, L. R. 12/2009
11 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 13, comma 52, L. R. 24/2009
12 Parole soppresse al comma 46 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2010
13 Con riferimento al c. 54 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
14 Comma 19 abrogato da art. 10, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15 Comma 16 abrogato da art. 23, comma 1, lettera m), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 15
1. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), come modificata dalla legge regionale 30/2007 e dalla legge regionale 9/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
b) al comma 2 dell'articolo 24, dopo le parole <<e dalle compartecipazioni>> è aggiunta la parola <<nette>>;
c)   ( ABROGATA )
e) al comma 4 dell'articolo 40, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera t), della legge regionale 9/2008 a decorrere dall'1 gennaio 2009, le parole <<dei decreti>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli atti>>;
f) il comma 3 dell'articolo 44 è abrogato;
g) al comma 3 dell'articolo 51 dopo le parole <<qualora siano reclamate dai creditori>> sono aggiunte le seguenti: <<o dai funzionari delegati che effettuano spese in economia nella forma dell'amministrazione diretta>>;
i)   ( ABROGATA )
j)   ( ABROGATA )
k)   ( ABROGATA )
l)   ( ABROGATA )
m) al comma 1 dell'articolo 66, come modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera cc), della legge regionale 9/2008 a decorrere dall'1 gennaio 2009, le parole <<sono trasferite, con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli degli esercizi successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli.>>;
2. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Legge di assestamento del bilancio 2008), le parole <<80.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<120.000 euro>> e dopo le parole <<comma 5>> sono aggiunte le seguenti: <<e dall'articolo 12, comma 14, lettera c)>>.
4. Le entrate derivanti dal rientro anticipato di cui al comma 3 affluiscono all'unità di bilancio 4.1.152 e al capitolo 852 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
5. L'Amministrazione regionale, in fase di rinnovo della convenzione per il Servizio di Tesoreria, è autorizzata a procedere all'espletamento di un'unica gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria dell'Amministrazione regionale e degli enti del Servizio sanitario regionale.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale in agricoltura un'anticipazione di cassa per le finalità previste per il Fondo stesso che provvederà a rimborsare l'Amministrazione regionale entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno della concessione.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9874 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
24. Le entrate derivanti dal rimborso dell'anticipazione di cui al comma 22 affluiscono all'unità di bilancio 6.3.261 e al capitolo 51 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25 ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 25 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
26. In relazione al disposto di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
27. In relazione al disposto di cui al comma 25, sono previste le entrate di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A, all'unità di bilancio 6.3.261 e al capitolo 49 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
28. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla finalità 12 - partite di giro, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella M.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 2, L. R. 12/2009
2 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 15, comma 2, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 15, comma 2, L. R. 12/2009
4 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 15, comma 2, L. R. 12/2009
5 Integrata la disciplina del comma 19 da art. 15, comma 2, L. R. 12/2009
6 Integrata la disciplina del comma 20 da art. 15, comma 2, L. R. 12/2009
7 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 15, comma 2, L. R. 12/2009
8 Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 12/2009
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 12/2009
10 Vedi la disciplina transitoria del comma 15, stabilita da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 12/2009
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 17, stabilita da art. 15, comma 2, lettera a), L. R. 12/2009
12 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 12/2009
13 Integrata la disciplina del comma 14 da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 12/2009
14 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 15, comma 2, lettera b), L. R. 12/2009
15 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 3, comma 33, lettera f), L. R. 24/2009
16 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 62, L. R. 24/2009
17 Parole sostituite al comma 8 da art. 14, comma 21, lettera a), L. R. 24/2009
18 Comma 11 sostituito da art. 14, comma 21, lettera b), L. R. 24/2009
19 Comma 13 sostituito da art. 14, comma 21, lettera c), L. R. 24/2009
20 Comma 15 sostituito da art. 14, comma 21, lettera d), L. R. 24/2009
21 Comma 16 sostituito da art. 14, comma 21, lettera e), L. R. 24/2009
22 Comma 17 sostituito da art. 14, comma 21, lettera f), L. R. 24/2009
23 Parole aggiunte al comma 10 da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 22/2010
24 Comma 11 sostituito da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 22/2010
25 Comma 11 bis aggiunto da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 22/2010
26 Parole soppresse al comma 8 da art. 9, comma 33, lettera a), L. R. 22/2010
27 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 33, lettera b), L. R. 22/2010
28 Comma 14 sostituito da art. 9, comma 33, lettera c), L. R. 22/2010
29 Comma 14 bis aggiunto da art. 9, comma 33, lettera d), L. R. 22/2010
30 Comma 15 sostituito da art. 9, comma 33, lettera e), L. R. 22/2010
31 Comma 16 abrogato da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010
32 Comma 17 abrogato da art. 9, comma 33, lettera f), L. R. 22/2010
33 Comma 8 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 11/2011
34 Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 7, comma 46, L. R. 18/2011
35 Comma 13 sostituito da art. 11, comma 12, lettera a), L. R. 18/2011
36 Comma 13 bis aggiunto da art. 11, comma 12, lettera b), L. R. 18/2011
37 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 27/2012
38 Parole sostituite al comma 11 bis da art. 6, comma 350, L. R. 27/2012
39 Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 9, comma 184, L. R. 27/2012
40 Parole sostituite al comma 11 bis da art. 5, comma 24, L. R. 5/2013
41 Vedi la disciplina transitoria del comma 11 bis, stabilita da art. 5, comma 25, L. R. 5/2013
42 Integrata la disciplina del comma 11 bis da art. 5, comma 75, L. R. 5/2013
43 Comma 10 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
44 Comma 11 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
45 Comma 11 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
46 Comma 12 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
47 Comma 13 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
48 Comma 13 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
49 Vedi la disciplina transitoria del comma 14 bis, stabilita da art. 9, comma 25, L. R. 23/2013
50 Comma 14 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
51 Comma 14 bis abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
52 Comma 15 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
53 Comma 20 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013
54 Lettera j) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
55 Lettera k) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
56 Lettera l) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
57 Parole soppresse al comma 25 da art. 2, comma 1, L. R. 7/2015
58 Comma 25 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 7/2015
59 Comma 25 ter aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 7/2015
60 Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 1, L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 52 bis, L.R. 21/2007.
61 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 13, comma 10, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 bis, L.R. 21/2007.