Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).
Art. 11
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l'anno 2009 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 487.265.107,86 euro.
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di agosto 2009, in misura pari agli oneri pagati nel 2008 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2008 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2008, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2009;
c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2009, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2008; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, corredata della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'ammontare degli oneri IVA sostenuti per i singoli servizi e dell'attestazione che l'ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 30/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l'anno 2009, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2009; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;
d) per 800.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2009 in applicazione della seguente formula:

e) per 1 milione di euro, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni; la Giunta regionale individua con deliberazione, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto del fondo previsto dal comma 6, lettera b), e di cui al comma 13, è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2009, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a).
10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.594.312 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 30/2007. L'importo è assegnato in due rate; la prima, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro è assegnata entro marzo. La seconda rata, per l'ammontare rimanente di complessivi 5.594.312 euro, è assegnata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009.
11. L'assegnazione prevista dal comma 5 è erogata in quattro rate; la prima rata è erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
16. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 10, 13 e 15, è autorizzata la spesa di 405.850.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
18. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
20. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
21. Il personale delle piante organiche aggiuntive istituite presso le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), è aggiunto, ai fini della determinazione delle assegnazioni a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, nel conteggio del personale del Comune nel cui territorio ha sede l'azienda o il consorzio.
22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge regionale 30/2007, derivanti dall'assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivati dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego previste dal comma 20.
23. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 19 e 20 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
24. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 21, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Legge di assestamento del bilancio 2008), è stanziato per l'anno 2009 un fondo di 1 milione di euro a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
25. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 25, della legge regionale 9/2008, è stanziato per l'anno 2009 un fondo di 500.000 euro da ripartire d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 27, della legge regionale 9/2008, per il finanziamento delle domande già presentate nel 2008 e non interamente soddisfatte. Resta fermo il termine della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 9/2008.
26. Per le finalità previste dal comma 25, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
27. Per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del comune di Campolongo Tapogliano, istituito dall'1 gennaio 2009 con la legge regionale 1 agosto 2008, n. 8 (Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), risultante dalla fusione tra il Comune di Campolongo al Torre e il Comune di Tapogliano, qualora la normativa prenda a riferimento, in relazione ad anni precedenti il 2009, parametri collegati alla popolazione, al territorio, al personale, alle assegnazioni già erogate o ad altri dati riferiti alle due Amministrazioni comunali fuse, si considera il dato complessivo risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano nell'anno richiesto dalla normativa di riferimento.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale, inteso come strumento di verifica delle politiche delle pubbliche amministrazioni come ricaduta sulla sostenibilità e sulla qualità della vita urbana, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea <<Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta>>, ed in particolare dalla strategia tematica sull'ambiente urbano (COM/2005/0718 def), per la promozione dei processi di Agenda 21 locale e per l'attuazione del diritto all'informazione ambientale secondo quanto stabilito dalla convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale - 1998) e secondo le procedure del metodo Ecobil definito da Insiel FVG SpA, da concedersi secondo le modalità e i criteri previsti da un apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
29. Le richieste di contributo, di cui al comma 28, devono pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2009 le istanze contributive devono pervenire alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
37. La Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali e di concerto con gli Assessori competenti per materia, definisce il programma di finanziamento degli interventi sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto, del diretto interesse strategico degli interventi per le comunità locali, della loro capacità di consentire una migliore fruizione dei servizi, della tempestività e rapidità di realizzazione, della non eccessiva onerosità dell'intervento, dell'ammontare del cofinanziamento.
40. Per le finalità previste dai commi da 35 a 39, è autorizzata la spesa di 20.064.016,86 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
41. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2009, un fondo di 18.307.720 euro, da ripartire:
c) per 100.000 euro a favore delle Province per le funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h bis), della legge regionale 24/2006, come inserita dall'articolo 3, comma 53, da assegnare per 12.509,20 euro alla provincia di Gorizia; per 24.394,58 euro alla provincia di Pordenone; per 5.565,02 euro alla provincia di Trieste; per 57.531,20 euro alla provincia di Udine; questo riparto è stato calcolato per il 50 per cento in misura proporzionale all'ultimo riparto assegnato nel 2008, per la quota restante del fondo il riparto è stato calcolato per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base alla superficie territoriale.
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1520 per 7.538.520 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1522 per 10.769.200 euro.
43. Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della legge regionale 24/2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2009, un fondo straordinario di 2.500.000 euro. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo.
44. Gli oneri previsti dal comma 43 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 e al capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, un importo complessivo di 681.365,73 euro, in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2009 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n. 1997 (Legge regionale 24/2006, articolo 69, comma 5. Quantificazione risorse da devolvere agli enti locali in relazione al trasferimento di n. 15 dipendenti regionali. Rettifica dgr 1554/2008).
48. Le risorse trasferite, nel presente esercizio e in quelli successivi, dall'Amministrazione regionale alle Province in attuazione del Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007, che ha dato compiuta definizione agli adempimenti di cui al combinato disposto dell'articolo 74 della legge regionale 18/2005 e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006, devono essere utilizzate prioritariamente per le finalità previste dal Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007 e le eventuali economie possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di altre spese connesse allo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2009, in unica soluzione, un fondo straordinario di 40.000 euro per la promozione delle iniziative culturali e sportive del territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia.
53. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 52, l'Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alla promozione delle iniziative culturali e sportive del territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia, non già finanziati con altri contributi regionali assegnati per tale finalità.
55. Per le finalità previste dal comma 52, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
57. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 46, della legge regionale 1/2007, di cui all'articolo 2, comma 13, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Legge di assestamento del bilancio 2007) e di cui all'articolo 10, comma 53, della legge regionale 9/2008, vanno intese nel senso che la rendicontazione dell'assegnazione è limitata alla quota di finanziamento regionale ricevuta e non all'intero importo preventivato.
58. All'articolo 1, comma 21, della legge regionale 30/2007, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<La rendicontazione è comunque limitata alla sola assegnazione ricevuta e non agli oneri preventivati nella domanda.>>.
60. Per la realizzazione degli obiettivi di riforma dell'ordinamento della polizia locale e di definizione delle politiche in materia di sicurezza è destinato un fondo di 3 milioni di euro.
61. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 60 fanno carico all'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni la quota del 5 per mille del gettito IRPEF loro spettante, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni dallo stesso Ministero indicati.
63. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 62 affluiscono all'unità di bilancio 2.1.207 con riferimento al capitolo 1628 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
64. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 62 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1628 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico della medesima unità di bilancio e capitolo con il comma 94 - tabella J.
65. L'Amministrazione di Campolongo Tapogliano è autorizzata, per l'anno 2009, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.
66. Alla Comunità collinare del Friuli è attribuito un fondo straordinario a titolo di assegnazione per l'attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2009, di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 300.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
68. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), relativamente agli anni 2009 e 2010, non si applica per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
71. La disposizione di cui al comma 69 non si applica al rendiconto riferito all'anno 2008, per il quale resta fermo il termine del 30 giugno.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali i fondi erariali loro spettanti, non già previsti in specifiche disposizioni regionali, per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato. L'assegnazione è disposta a favore dei beneficiari e nell'ammontare comunicato dal competente Ministero alla Regione, con riferimento agli anni e alle tipologie di fondo dallo stesso Ministero indicati.
73. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 72 affluiscono all'unità di bilancio 2.1.207 e al capitolo 1701 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
74. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 72 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico della medesima unità di bilancio e capitolo con il comma 94 - tabella J.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di San Pietro al Natisone a sollievo delle spese di funzionamento e gestione del polo scolastico bilingue, nonché per i maggiori oneri da sostenere per la costruzione di un impianto sportivo.
79. La domanda di finanziamento di cui al comma 78 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
82. La domanda di finanziamento di cui al comma 81 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 81 è disposta in via anticipata e in soluzione unica sulla base degli oneri preventivati.
83. Per le finalità previste dal comma 81 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato un contributo straordinario di 140.000 euro per l'informatizzazione dei progetti e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), per iniziative di prevenzione del rischio sismico, nonché per l'allestimento e la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione e per le finalità istituzionali.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle associazioni delle Province costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1/2006, per l'anno 2009, un fondo di 200.000 euro a sostegno dell'attività svolta ai sensi del medesimo articolo 29, con esclusione delle spese di rappresentanza.
88. Il fondo di cui al comma 87 è assegnato previa presentazione alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata vigore della presente legge, di un progetto indicante le attività istituzionali, da svolgere fino al 31 marzo 2010, con relativa e dettagliata quantificazione degli oneri preventivati, corredata della documentazione relativa alla costituzione dell'associazione.
90. Per le finalità previste dal comma 87 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
91. All'articolo 2, comma 30, della legge regionale 22/2007, le parole <<entro il 31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 luglio 2009>>.
94. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007, sono disposte, con riferimento alla Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione, le variazioni di spesa delle unità di bilancio e dei capitoli di cui all'allegata tabella J.
Note:
1 Comma 38 sostituito da art. 12, comma 18, L. R. 12/2009
2 Comma 39 sostituito da art. 12, comma 19, L. R. 12/2009
3 Integrata la disciplina del comma 36 da art. 12, comma 20, L. R. 12/2009
4 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 6 da art. 12, comma 21, L. R. 12/2009
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 22 da art. 12, comma 27, L. R. 12/2009
6 Comma 22 bis aggiunto da art. 12, comma 31, L. R. 12/2009
7 Parole aggiunte al comma 81 da art. 12, comma 32, L. R. 12/2009
8 Parole aggiunte al comma 85 da art. 12, comma 34, L. R. 12/2009
9 Comma 25 interpretato da art. 10, comma 42, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
10 Parole soppresse al comma 81 da art. 10, comma 53, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
11 Parole aggiunte al comma 39 da art. 10, comma 10, L. R. 12/2010
12 Comma 48 sostituito da art. 10, comma 11, L. R. 12/2010
13 Parole aggiunte al comma 51 da art. 10, comma 31, L. R. 22/2010
14 Comma 75 sostituito da art. 10, comma 12, L. R. 11/2011
15 Comma 75 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 11/2011
16 Comma 76 sostituito da art. 10, comma 14, L. R. 11/2011
17 Parole sostituite al comma 39 da art. 10, comma 16, L. R. 11/2011
18 Integrata la disciplina del comma 35 da art. 10, comma 17, L. R. 11/2011
19 Comma 49 sostituito da art. 13, comma 28, lettera a), L. R. 18/2011
20 Comma 50 abrogato da art. 13, comma 28, lettera b), L. R. 18/2011
21 Comma 51 abrogato da art. 13, comma 28, lettera b), L. R. 18/2011
22 Vedi la disciplina transitoria del comma 49, stabilita da art. 13, comma 29, L. R. 18/2011
23 Parole sostituite al comma 39 da art. 13, comma 50, L. R. 18/2011
24 Comma 92 abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012
25 Comma 75 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
26 Comma 75 bis abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
27 Comma 76 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
28 Comma 77 abrogato da art. 11, comma 42, lettera c), L. R. 27/2012
29 Parole sostituite al comma 39 da art. 11, comma 10, L. R. 5/2013
30 Per le modalità e le condizioni di conferma dei contributi di cui ai commi da 35 a 70 del presente articolo, si veda quanto disposto dall'art. 10, commi 46 e 47, L.R. 6/2013.
31 Integrata la disciplina del comma 39 da art. 10, comma 60, L. R. 15/2014
32 Comma 34 abrogato da art. 69, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'art. 46, L.R. 1/2006.
33 Comma 49 abrogato da art. 34, comma 1, lettera l), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
34 Integrata la disciplina del comma 35 da art. 6, comma 17, L. R. 33/2015
35 Comma 69 abrogato da art. 50, comma 2, lettera a), L. R. 3/2016
36 Comma 70 abrogato da art. 50, comma 2, lettera a), L. R. 3/2016
37 Comma 56 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 6 bis, L.R. 19/2003.