Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 46

(Conferma dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 63/1977)

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei comproprietari, titolari della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), che, prima della presentazione della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 63/1977, a seguito di accertamento statico negativo, di cui all'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), abbiano donato ad altri comproprietari, legati ai beneficiari da rapporto di parentela o di affinità, la quota di proprietà dell'edificio successivamente demolito.