Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 24
(Modifiche alla legge regionale 28/2002)
1.
( ABROGATO )
(1)
2. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 28/2002 è aggiunto il seguente:
<<Art. 16 bis
(Compensi agli amministratori dei Consorzi)
1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre.
2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.
3. I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
5. I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>.
Note:1 Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 6 quater dell'art. 2, L.R. 28/2002.