Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 24

(Modifiche alla legge regionale 28/2002)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 28/2002 è aggiunto il seguente:

<<Art. 16 bis

(Compensi agli amministratori dei Consorzi)

1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre.

2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.

3. I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all'assenso preventivo dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

5. I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo>>.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 6 quater dell'art. 2, L.R. 28/2002.