Legge regionale 05 dicembre 2008 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

Art. 12

(Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)

1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010. Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l'esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l'anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale.

2. Il conto economico preventivo per l'anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 6/1998. La Giunta regionale approva il conto economico preventivo per il 2008 entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, corredati della relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 6/1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.

3. Il programma annuale 2009 e il relativo bilancio preventivo, nonché il programma pluriennale 2009-2011 e il relativo bilancio pluriennale, sono adottati contestualmente dal Commissario straordinario e approvati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 6/1998. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.

4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l'esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 prevedendo, in deroga all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), la copertura di eventuali costi superiori allo stanziamento sul bilancio pluriennale 2008-2010 e annuale 2008 della Regione destinato al funzionamento e alle attività di ARPA, mediante l'utilizzo, entro il limite massimo complessivo del 75 per cento nel biennio, delle riserve e degli utili portati a nuovo iscritti nel bilancio dell'esercizio 2007.

5. Dopo il comma 47 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

<<47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l'omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.>>.

6. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 le parole <<Costituiscono fonte di finanziamento dell'ARPA:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le entrate dell'ARPA sono costituite da:>>.

7. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:

<<a) un contributo annuale di funzionamento, destinato dalla Regione all'espletamento delle attività connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul territorio regionale, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);>>.

8.

( ABROGATO )

(1)

9. I commi 11 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.

Note:

Comma 8 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013