1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole <<sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sottoscritte o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale>>.
<<1 bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.>>.