1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare, su domanda dell'ente beneficiario, i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto), comma 1, della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e successive modifiche, per la realizzazione dei lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato, da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, iniziati oltre il termine fissato dall'
articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), a condizione che i lavori siano stati ultimati e previo accertamento dell'idoneitā dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.