Art. 50
(Trasferimento in proprietą di alloggi prefabbricati)
1. Gli alloggi prefabbricati, costruiti a seguito di Ordinanza del Commissario straordinario del Governo nel Friuli Venezia Giulia per i sismi del 6 maggio e 15 settembre 1976, assegnati ai Comuni, sono trasferiti in proprietą a titolo gratuito ai proprietari dei terreni sui quali insistono. Sono fatti salvi i provvedimenti gią perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.