Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Art. 16 bis
1.In attuazione dell' articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.