Legge regionale 05 dicembre 2008, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 16 bis aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
2 Articolo 16 ter aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
3 Articolo 4 bis aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 17/2010
4 Articolo 16 quater aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 17/2010
Capo I
 Norme in materia ambientale
Art. 1
 (Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)
1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, restano valide ed efficaci fino al termine fissato per l'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
2. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni ambientali di settore di cui al comma 1 possono essere adeguate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo 59/2005, sia su iniziativa delle autorità che le hanno rilasciate, sia su richiesta del gestore dell'impianto formulata alle medesime autorità.
3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i gestori di impianti esistenti che hanno presentato, nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, anticipare l'attuazione di quanto previsto nella domanda stessa, dando esecuzione agli interventi finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili e avviando, contestualmente, le attività di monitoraggio e di controllo, a condizione che gli interventi previsti non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o abbiano già ottenuto il provvedimento favorevole di conformità ambientale. Il gestore comunica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'inizio dell'esecuzione degli interventi e delle attività di monitoraggio.
4. Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 renda necessaria la modifica delle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime, su richiesta dei gestori adeguano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, le autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate prescrivendo il relativo piano di monitoraggio e controllo elaborato sulla base di quello proposto nella domanda di autorizzazione integrata ambientale. Il richiedente l'autorizzazione integrata ambientale propone la modifica ai fini dell'adeguamento alla migliore tecnologia disponibile. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni.
6. Le autorità che adeguano le autorizzazioni ambientali di settore di cui ai commi 2, 4 e 5 trasmettono i relativi provvedimenti al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
Art. 2
2.
Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:
<<25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie della Regione, di ARPA e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), nonché alla copertura dei costi delle attività di controllo di ARPA e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima. Le modalità di erogazione e l'entità degli importi dovuti ad ARPA per le attività istruttorie e per l'aggiornamento professionale del personale dell'Agenzia medesima, nonché alle Province per le attività istruttorie, sono determinate da una convenzione.>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012
2 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 90, lettera d), L. R. 14/2012
Art. 3
 (Conferenze di servizi in materia ambientale)
1. Alle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previste nell'ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipano al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime:
b) l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, con particolare riguardo ai principali fattori di rischi igienico-sanitari sulla salute pubblica, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1992, n. 421), e della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale).
Art. 4
 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)
3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.
3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 25, L. R. 24/2009
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 21/2015
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 6/2019
Art. 4 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera s), L. R. 12/2016
Art. 5
 (Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell'autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 30/1987, il Comune e l'Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio sono tenuti a esprimere i relativi pareri attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune e dell'Azienda per i servizi sanitari il parere si intende reso favorevolmente.
Art. 6
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, su domanda dell'ente beneficiario, i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto), comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e successive modifiche, per la realizzazione dei lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato, da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, iniziati oltre il termine fissato dall'articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), a condizione che i lavori siano stati ultimati e previo accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera s), L. R. 12/2016
Art. 9
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), le parole <<sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sottoscritte o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale>>.
Art. 10
1. Alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 183, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 12
 (Disposizioni per l'accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)
1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010. Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l'esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l'anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale.
2. Il conto economico preventivo per l'anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 6/1998. La Giunta regionale approva il conto economico preventivo per il 2008 entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, corredati della relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 6/1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l'approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l'esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l'esercizio 2009 prevedendo, in deroga all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), la copertura di eventuali costi superiori allo stanziamento sul bilancio pluriennale 2008-2010 e annuale 2008 della Regione destinato al funzionamento e alle attività di ARPA, mediante l'utilizzo, entro il limite massimo complessivo del 75 per cento nel biennio, delle riserve e degli utili portati a nuovo iscritti nel bilancio dell'esercizio 2007.
6. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 le parole <<Costituiscono fonte di finanziamento dell'ARPA:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le entrate dell'ARPA sono costituite da:>>.
9. I commi 11 e 12 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 23/2013
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 9, lettera a), L. R. 24/2009
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 9, lettera b), L. R. 24/2009
3 Parole soppresse al comma 6 da art. 3, comma 9, lettera c), L. R. 24/2009
4 Comma 7 sostituito da art. 3, comma 9, lettera d), L. R. 24/2009
5 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 9, lettera e), L. R. 24/2009
6 Parole sostituite al comma 11 da art. 57, comma 4, lettera a), L. R. 19/2012
7 Parole sostituite al comma 11 da art. 57, comma 4, lettera b), L. R. 19/2012
8 Parole sostituite al comma 7 da art. 209, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
9 Comma 11 abrogato da art. 209, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
10 Comma 10 bis aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 5/2013
11 Parole soppresse al comma 10 bis da art. 1, comma 1, L. R. 21/2013
12 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 21/2013
13 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 2, L. R. 15/2016
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 32, L. R. 22/2010
2 Articolo sostituito da art. 186, comma 1, L. R. 26/2012
3 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 3/2018
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
Art. 16 bis
1.In attuazione dell' articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
Art. 16 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
2 Articolo non vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 234/2010, della disposizione istitutiva contenuta nell'art. 4, comma 25, L.R. 12/2009.
3 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
Art. 16 quater

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 129, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018
Art. 17
 (Scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, gli scarichi terminali di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali, provenienti da reti fognarie che servono agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti e non sottoposti al trattamento previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati, per un periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, a condizione che tutti i singoli scarichi in rete fognaria a essi afferenti rispettino i valori limite di emissione in acque superficiali per essi previsti dal decreto legislativo 152/2006, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 108 del medesimo decreto.
Art. 19
 (Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali)
1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Provincia autorizza lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento, fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita al riguardo anche l'ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi industriali.
Art. 20
1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell'articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 32, L. R. 11/2009
2 Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 18/2011
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 18/2011
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
7 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 34, lettera d), L. R. 18/2011
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera e), L. R. 18/2011
9 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
10 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
12 Comma 5 bis abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
13 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 14, L. R. 37/2017
14 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2021
15 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2021
Art. 21
1. Ai fini dell'esecuzione di lavori pubblici, gli adempimenti di cui all'articolo 186, commi 3 e 4, del decreto legislativo 152/2006, possono essere attuati tramite la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 11, del regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 5/2007, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 296/Pres., e successive modifiche, anche successivamente al rilascio del certificato di conformità urbanistica sull'opera complessiva ai sensi dell'articolo 2 del regolamento medesimo.
Art. 22
1. Al comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole <<manutenzione straordinaria>> sono aggiunte le seguenti: <<o prove di funzionamento e per lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di componenti e apparecchiature correlati a un impianto di depurazione o comunque facenti parte della rete fognaria>>.
Art. 23
1.
Dopo il comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.

Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012
2 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015
Art. 26
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L.R. 13/2005.
2 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 13/2005.
3 Comma 4 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 13/2005.
Art. 27
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la parola <<sentieri>> sono aggiunte le seguenti: <<comunque preclusi al transito motorizzato>>.
5. Al comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 9/2007 sono soppressi i primi due periodi e nel terzo periodo sono soppresse le parole <<,comma 2,>>.
6.
L'articolo 73 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 73
 (Disciplina del transito)
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 9/2007 sono aggiunte al termine le parole: <<La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). >>.
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 7, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Al comma 4 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>.
Art. 28
 (Compatibilità ambientale nell'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, le concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi, previste dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), non sono soggette a valutazione di impatto ambientale.
CAPO II
 Norme in materia di attività cinofile e di prelievi faunistici in aree protette
Art. 29
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<attività venatoria autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate>>.
Art. 30
Capo III
 Norme in materia di edilizia e di urbanistica
Art. 31
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
2 Comma 3 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
3 Comma 4 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
4 Comma 5 abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
5 Comma 2 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015
6 Comma 6 abrogato da art. 17, comma 8, lettera b), L. R. 26/2015
Art. 34
1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, né ad autorizzazione paesaggistica o a valutazione di incidenza le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l'altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera p), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 13/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, lettera v), L. R. 19/2009 nel testo modificato da art. 35, comma 4, L. R. 29/2017
Art. 35
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 - Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole <<di urbanizzazione primaria>> e dopo le parole <<di urbanizzazione secondaria>> sono inserite le seguenti: <<richieste dal Comune>>.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 92, L. R. 17/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole soppresse al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010
6 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012
Art. 37
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:
a) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;
b) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:
3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
Art. 38
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 39
 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotto dall'articolo 38, comma 1, della presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso di revoca dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2003.
Art. 40
1. In via d'interpretazione autentica dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il trasferimento del bene oggetto dell'incentivo, prima della scadenza del vincolo quinquennale di cui al comma 1, alle ATER con le quali l'ente territoriale abbia stipulato un accordo di programma per la realizzazione o ristrutturazione di edifici da destinare anche in parte ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, non determina l'applicazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000.
Art. 41
1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2008, dopo le parole <<comunque da destinare a finalità pubbliche.>> sono aggiunte le seguenti: <<Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla progettazione delle opere di ristrutturazione statica e funzionale dell'immobile individuato dall'articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 1/2005; la rendicontazione di queste spese avviene tramite presentazione di idonea documentazione.>>.
Art. 44
1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), e successive modifiche, possono essere presentate agli enti locali che hanno emesso l'atto di concessione entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a confermare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 10/1995, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
Art. 45
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all'utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilità di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo. A tal fine l'ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.
2. In via di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 14/2002, il reimpiego dell'IVA costituisce fattispecie diversa dall'utilizzo delle economie contributive di cui all'articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 e deve intendersi consentito, nel momento in cui si realizza la sopravvenienza attiva, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo concedente l'incentivo.
Capo IV
 Norme in materia di ricostruzione
Art. 46
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei comproprietari, titolari della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), che, prima della presentazione della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 63/1977, a seguito di accertamento statico negativo, di cui all'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), abbiano donato ad altri comproprietari, legati ai beneficiari da rapporto di parentela o di affinità, la quota di proprietà dell'edificio successivamente demolito.
Art. 48
 (Termini per piani particolareggiati)
1. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2025. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2025.
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2025 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 5/2013
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
11 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
12 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
13 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16 Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
18 Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
19 Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
20 Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
21 Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
Capo V
 Norme di adeguamento antisismico
Art. 51
1. Le disposizioni dell'articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), si applicano agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), per la concessione dei contributi pluriennali costanti di cui all'articolo 16 della legge regionale 30/1988.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera j), L. R. 16/2009 . Le disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi fino all'adozione dei provvedimenti attuativi indicati all'art. 3, commi 2, 3 e 4 e all'art. 17 della medesima L.R. 16/2009.
2 I provvedimenti attuativi di cui agli art. 3, c. 2, 3 e 4, e 17 sono stati emanati con DGR 845/2010, DGR 850/2010, DGR 1368/2011 e DPReg. 176/2011.
Capo VI
 Norme in materia di trasporti
Art. 54
1. Dopo il Titolo I e prima dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il Capo I recante <<Principi generali>>.
2.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente Capo:
<<Capo II
 Pianificazione del sistema regionale di trasporto
Art. 3 bis
 (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 23/2007, come sostituita dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Al comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole <<commi 1 e 3, del decreto legislativo 111/2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione>>.
6. Al comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 il conferimento in regime di concessione d'uso va interpretato nel senso di conferimento ai fini della gestione, nonché manutenzione straordinaria, ristrutturazione, potenziamento e nuova costruzione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 5, comma 11, lettera a), L. R. 24/2009
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 11, lettera b), L. R. 24/2009
3 Comma 6 bis abrogato da art. 5, comma 26, L. R. 11/2011
Capo VII
 Norme in materia di demanio marittimo e norme in materia di turismo
Art. 58
2. Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.
3. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, possiedono i requisiti di legge richiesti per l'intera durata della concessione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative; l'ente concedente verifica con cadenza annuale la permanenza del possesso dei requisiti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 36, comma 2, L. R. 13/2009
2 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
3 Comma 2 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 36, comma 2, L.R. 13/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 233/2010.
4 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016
5 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera l), L. R. 21/2016