Art. 42
(Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici)
1. Fatte salve le norme riguardanti la staticità sismica e i vincoli idrogeologici, nonché le destinazioni urbanistiche, il passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, prescinde dall'esistenza sugli stessi terreni di manufatti aventi scopo ricreativo e sociale.