Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1 Le lettera da a) a d) del comma 1 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della L.R. 14/2008 nel B.U.R. e si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente a tale data non ancora contestate o per le quali il procedimento sanzionatorio sia ancora pendente.
2 La lett. e) del comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dall'1/6/2009, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente ai procedimenti di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati anteriormente a tale data.
3 Articolo abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011