Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Art. 45

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), sono previste nuove spese per 500.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

2. All'onere di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010:

a) unità di bilancio 1.4.2.1024 per 400.000 euro per l'anno 2008;

b) unità di bilancio 1.5.2.1028 per 100.000 euro per l'anno 2008.

3. Per le finalità previste dall'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono previste nuove spese per 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

4. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.

5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, e dall'articolo 25 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono previste nuove spese per 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

6. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. In ragione della riprogrammazione degli interventi relativi all'articolo 24, comma 1, e all'articolo 25 della legge regionale 27/2007 in conseguenza del disposto di cui al comma 5, sono previste le seguenti variazioni di stanziamento delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:

a) riduzione di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 1.4.2.1024;

b) aumento di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1175.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 84, comma 1 bis, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 24, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 95, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dall'articolo 25, commi 1 e 2, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 110, comma 20 bis, della legge regionale 29/2005, come inserito dall'articolo 28, comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

11 Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 9/2008, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

12. In applicazione del disposto di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono previste nuove spese per 212.244 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento viene incrementato di pari importo.

13. All'onere di 212.244 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 12 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

14. In ragione della riprogrammazione degli interventi relativi all'articolo 18 della legge regionale 8/2003, in conseguenza del disposto di cui al comma 12, sono previste le seguenti variazioni di stanziamento delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008:

a) riduzione di 212.244 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090;

b) aumento di 212.244 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1175.