Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Art. 40

(Modifiche alla legge regionale 4/2005)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

<<Art. 12 bis

(Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai fini di cui al comma 1, ad adattare con apposite modifiche regolamentari gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al fine della rimodulazione degli stessi in relazione a diverse fattispecie, e gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), al fine dell'estensione degli stessi alle operazioni di credito a breve termine.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.

4. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

5. Le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in relazione ad operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio termine.

6. Le cogaranzie sono deliberate dal Comitato di gestione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle cogaranzie stesse.

7. Le cogaranzie sono rilasciate dal Fondo nella forma di fideiussioni proporzionali e relativamente al solo debito in linea capitale.

8. Il Comitato di gestione supporta la Direzione centrale attività produttive nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 4, anche attraverso raccolta dati, elaborazioni e monitoraggio.

9. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie di cui al comma 3;

b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali può operare la garanzia del Fondo;

c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie.

10. Con decreto del Direttore centrale attività produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.

11. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attività di cui al comma 6, è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

12. Il Fondo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere, è autorizzato ad accedere alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e ad altre forme di controgaranzia che vengano reputate opportune sulla base dell'evoluzione della situazione dei mercati finanziari.

13. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i confidi.

14. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 3 è determinata in 10 milioni di euro. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, è autorizzata a variare la dotazione del Fondo in relazione alle necessità e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).>>.