Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 29 della legge regionale 29/2005)

1. L'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 29

(Giornate di chiusura degli esercizi)

1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.

2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo di chiusura di cui al comma 2:

a) nelle domeniche e festività del mese di dicembre;

b) fino a un massimo di venticinque giornate domenicali e festive, ulteriori a quelle del mese di dicembre, previa comunicazione al Comune dell'elenco delle giornate di apertura prescelte.

4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.

5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed è riportata nel prospetto informativo, secondo le modalità di cui al comma 4.

6. I Comuni determinano le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.

7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. >>.