Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attivitā produttive.
Capo IV
 Modifiche alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi
Art. 44
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9/2008 relative al finanziamento di impianti sportivi)
2. Al comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 dopo le parole <<della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa>> sono aggiunte le seguenti: <<sottoscritti da un tecnico abilitato>>.
3.
Dopo il comma 13 dell'articolo 6 della legge regionale 9/2008 č inserito il seguente:
<<13 bis. Per gli interventi di cui al comma 12 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione e l'erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al comma 13. I termini e le modalitā di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione.>>.