Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.
Capo II
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera k), L. R. 21/2016
Art. 39
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, comma 1, della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 37, si applicano anche alle comunicazioni dei prezzi pervenute nel corso dell'anno 2008. Sono da considerarsi presentate nei termini tutte le comunicazioni pervenute alla Direzione centrale attività produttive in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.