Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.
Capo I
 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)
Art. 1
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le parole <<, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione>> sono soppresse.
Art. 4
1.
L'articolo 29 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 29
 (Giornate di chiusura degli esercizi)
1. Ogni operatore commerciale può effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana.
2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura obbligatoria domenicale e festiva, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
4. Gli esercenti rendono noto al pubblico e alla clientela l'elenco di cui al comma 3, lettera b), mediante prospetto informativo esposto all'interno e comunque leggibile dall'esterno dei locali.
5. Ogni modifica delle giornate di apertura prescelte e, comunque, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 3, lettera b), è comunicata al Comune fino a quarantotto ore prima dell'apertura ed è riportata nel prospetto informativo, secondo le modalità di cui al comma 4.
6. I Comuni determinano le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 3, lettera b), 4 e 5.
7. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano comunque la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività: 1 gennaio, 6 gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre. >>.

Art. 10
1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 29/2005 le parole <<località turistiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<località a prevalente economia turistica>>.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 19/2016
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 17
1.
L'articolo 69 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 69
 (Indirizzi e criteri di programmazione)
1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i criteri e le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a singole zone del territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonché le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione stagionale. Tali criteri e condizioni possono essere revisionati con cadenza biennale.
2. Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
4. I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.>>.

Art. 18
1. Al comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 29/2005 le parole <<L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza>>.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera a), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 74, L.R. 29/2005.
Art. 21
1. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 29/2005 le parole <<all'esterno dei locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<comunque leggibili dall'esterno dei locali>>.
Art. 22
Art. 24
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 dopo le parole <<Ministero delle Attività produttive>> sono aggiunte le seguenti: <<, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale>>.
7. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005 le parole <<un rappresentante delle organizzazioni sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali>>.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 95 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 96 della L.R. 29/2005 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 27
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
3 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
4 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 28
Art. 30
 (Pianificazione commerciale)
4. Resta ferma la disciplina di settore già emanata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31
 (Efficacia differita)
1. L'articolo 29 della legge regionale 29/2005, come sostituito dall'articolo 4, trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2009.
Art. 32
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 16 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo).