<<Art. 34
(Disciplina delle vendite di fine stagione)
1. Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltā dell'esercente, ricompresi entro le seguenti date:a) vendite di fine stagione invernali: dal 2 gennaio al 31 marzo;
b) vendite di fine stagione estive: dal 15 giugno al 30 settembre.
3. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di detta vendita, la data di inizio e la sua durata.
4. Č obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.>>.