<<Art. 30
(Deroghe per le località a prevalente economia turistica)
1. Nei comuni classificati come località a prevalente economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto agli articoli 28 e 29.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche:a) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa allocati nella zona omogenea A del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ovvero nei centri storici, così come previsti e riconosciuti negli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale.
3. Le località a prevalente economia turistica sono individuate nei comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.>>.