Art. 30
(Pianificazione commerciale)
1. Per il conseguimento di una piena tutela del consumatore e di una paritaria concorrenza tra le imprese commerciali, nonché al fine di un corretto ed equilibrato assetto del territorio, correlato ad uno sviluppo urbanistico - edilizio coerente con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti distributivi, l'Amministrazione regionale procede alla revisione del Piano per la grande distribuzione, di cui all'
articolo 15 della legge regionale 29/2005, già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, non prima dell'1 gennaio 2010.
2. La revisione del Piano per la grande distribuzione avviene tenuto conto della relazione di monitoraggio effettuata dall'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'
articolo 84 della legge regionale 29/2005, in coordinamento con le risultanze dell'Osservatorio nazionale del commercio, costituito ai sensi dell'
articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
4. Resta ferma la disciplina di settore già emanata alla data di entrata in vigore della presente legge.