<<2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, e 39, in materia di esercizio delle attivitā di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a denuncia di inizio attivitā, č punita con una sanzione amministrativa da 4.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, in materia di esercizio delle attivitā di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione, č punita con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 60.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia di inizio attivitā o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune, oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attivitā. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa di cui sopra e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.>>.