Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
Art. 4
1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PRPC o altri strumenti urbanistici attuativi secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
4. Successivamente il Sindaco, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.
6. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.
7. Il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apporti modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 35, comma 1, L. R. 16/2008
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 13/2014
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 13/2014
6 Comma 2 quater aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 13/2014
7 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 13/2014
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 13/2014
9 Parole sostituite al comma 5 da art. 18, comma 1, L. R. 21/2015
10 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 49, comma 1, L. R. 29/2017
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 6/2019