Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2016

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 299, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 16, comma 3, L. R. 11/2013
3 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 21, lettera a), L. R. 7/2015
4 Comma 7 abrogato da art. 1, comma 21, lettera a), L. R. 7/2015
5 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a decorrere, come stabilito dall'art. 35, comma 2, della medesima L.R. 2/2016, dall'1 giugno 2016, data di soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC. Per le disposizioni transitorie si veda quanto disposto all'art. 19 della citata L.R. 2/2016.