Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2016

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte alla lettera i) del comma 1 da art. 299, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Lettera j bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 6/2014
3 Lettera j ter) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 50, L. R. 20/2015
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 3, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 2, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
8 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a decorrere, come stabilito dall'art. 35, comma 2, della medesima L.R. 2/2016, dall'1 giugno 2016, data di soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC. Per le disposizioni transitorie si veda quanto disposto all'art. 19 della citata L.R. 2/2016.