Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2016

Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 54, L. R. 17/2008 , a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 23, lettera c), L. R. 15/2014
3 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a decorrere, come stabilito dall'art. 35, comma 2, della medesima L.R. 2/2016, dall'1 giugno 2016, data di soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e di costituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC. Per le disposizioni transitorie si veda quanto disposto all'art. 19 della citata L.R. 2/2016.