Legge regionale 14 agosto 2008 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

Art. 6

(Beni, attività culturali, ricreative e sportive)

1.

( ABROGATO )

(11)

2.

( ABROGATO )

(12)

3. I finanziamenti straordinari previsti dall'articolo 6, comma 129, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), a valere su stanziamenti di competenza dell'esercizio relativo all'anno 2008, possono essere utilizzati dai soggetti destinatari anche a copertura di spese sostenute per l'ordinaria attività istituzionale e per l'adeguamento delle strutture impiegate nella medesima attività.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

5. I finanziamenti assegnati nel 2008 ai sensi dell'articolo 6, comma 129, della legge regionale 1/2007 sono suddivisi in parti uguali tra i soggetti destinatari.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. Al fine di favorire un'ampia partecipazione dell'utenza anziana alle attività sportive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per campagne di sensibilizzazione che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

(4)

7 bis. Per le finalità previste al comma 7, per anziani s'intendono i soggetti di età superiore ai 64 anni.

(5)

8. Per le finalità previste al comma 7, le associazioni no profit operanti nel territorio regionale da almeno due anni presentano le domande di contributo, corredate della relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, del preventivo dettagliato delle spese, dell'indicazione dell'entità della popolazione anziana residente nell'ambito territoriale d'intervento e della dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella predetta documentazione, alla struttura regionale competente entro la data dell'1 marzo 2009.

(6)

9. I contributi di cui al comma 7, sono concessi in misura proporzionale all'entità della popolazione anziana residente nell'ambito territoriale d'intervento.

(7)

9 bis. I contributi previsti al comma 7 sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.

(8)

10. Per le finalità di cui al comma 7, è prevista la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

11. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 6.4.1.1127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

12. Allo scopo di consentire che le associazioni sportive impegnate nelle discipline del calcio e del rugby le cui squadre hanno conseguito nell'anno in corso, a conclusione di campionati ufficiali organizzati dalle rispettive Federazioni, la promozione alla serie superiore, possano proseguire regolarmente la propria attività agonistica nella nuova categoria raggiunta - anche in considerazione della potenziale attrattività turistica di tali eventi - l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari una tantum, da ripartire in misura paritaria ai soggetti beneficiari, per il finanziamento degli interventi urgenti e necessari, anche già realizzati, per l'adeguamento alle prescrizioni recate dalle norme federali vigenti degli impianti sportivi comunali affidati alla gestione delle associazioni medesime.

(1)

13. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 12 sono presentate alla struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa dei lavori e del preventivo di spesa sottoscritti da un tecnico abilitato.

(2)

13 bis. Per gli interventi di cui al comma 12 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). La concessione e l'erogazione del contributo avviene sulla scorta della documentazione presentata di cui al comma 13. I termini e le modalità di rendicontazione sono stabiliti dal decreto di concessione.

(3)

14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono previsti in 100.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio annuale per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

15. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.1.1.1088 del medesimo stato di previsione.

16. Nelle more della revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo dell'Azienda speciale Villa Manin, ai fini di una sua trasformazione in struttura deputata anche alla progettazione e regia di manifestazioni di rilevante interesse e impatto turistico per il Friuli Venezia Giulia, da realizzare in ambito regionale con il coinvolgimento e il concorso economico di soggetti pubblici e privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, di un commissario straordinario, al quale sono affidati anche i compiti speciali di coordinamento della programmazione delle sopraddette manifestazioni di rilevante interesse per il Friuli Venezia Giulia.

(9)(10)(13)(14)

17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

18. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo le parole <<nonché l'acquisto>>, sono inserite le seguenti: <<, anche mediante assunzione di una quota maggioritaria di partecipazione in società proprietarie per intero dei relativi immobili,>>.

19. L'onere derivante dal disposto di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 15/2005, come modificato dal comma 18, fa carico all'unità di bilancio 5.2.2.1099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

20.

( ABROGATO )

(15)

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

22. In conformità a quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari indicate all'articolo 18, comma 5, della medesima legge regionale, all'attuazione degli interventi previsti dal medesimo articolo 18, comma 2, lettere c) e d), si provvede mediante l'applicazione delle norme di cui al Capo III, articoli 6, 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres. (Regolamento recante disposizioni per la concessione dei contributi previsti a favore della minoranza slovena dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 23/2001).

23. All'attuazione degli interventi finanziari previsti dall'articolo 21 della legge regionale 26/2007 si provvede, limitatamente all'esercizio 2008, sulla base di programmi specifici approvati con deliberazione della Giunta regionale.

24. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 23 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

25. Al finanziamento delle attività realizzate dalle amministrazioni pubbliche locali ove insistono minoranze di lingua tedesca per le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), si provvede annualmente, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), in attuazione di un programma approvato dalla Giunta regionale, sulla base dei progetti proposti a tal fine da parte delle amministrazioni interessate e presentati alla Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno.

(16)

26. L'erogazione dei finanziamenti ripartiti con il programma di cui al comma 25 è disposta dalla struttura regionale competente, previa acquisizione da parte di ciascun soggetto destinatario del piano analitico d'impiego delle risorse a esso assegnate.

27. Alla scadenza prevista dal programma per l'ultimazione degli interventi, le somme non utilizzate rientrano a far parte della disponibilità da ripartire con il programma per il periodo successivo.

28. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

29. I trasferimenti finanziari destinati ai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2007, n. 248 (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione ai sensi dell'articolo 3, commi 1, lettera a), 4 bis e 4 ter della legge regionale 7/2002), per l'erogazione dei contributi previsti a favore dei corregionali rimpatriati dall'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), includono una quota pari al 3 per cento dell'importo complessivo dei contributi da erogare, corrisposta a titolo di compartecipazione agli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei procedimenti contributivi.

30. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 7/2002, come modificato dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

Note:

Comma 12 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 13/2008

Parole aggiunte al comma 13 da art. 44, comma 2, L. R. 13/2008

Comma 13 bis aggiunto da art. 44, comma 3, L. R. 13/2008

Parole sostituite al comma 7 da art. 7, comma 9, lettera a), L. R. 17/2008

Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera b), L. R. 17/2008

Comma 8 sostituito da art. 7, comma 9, lettera c), L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 9 da art. 7, comma 9, lettera d), L. R. 17/2008

Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 9, lettera e), L. R. 17/2008

Parole sostituite al comma 16 da art. 7, comma 14, L. R. 12/2009

10  Parole sostituite al comma 16 da art. 6, comma 14, L. R. 24/2009

11  Comma 1 abrogato da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 5/2012

12  Comma 2 abrogato da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 5/2012

13  Parole sostituite al comma 16 da art. 300, comma 1, L. R. 26/2012 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 300, L.R. 26/2012.

14  Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 1, L. R. 18/2013

15  Comma 20 abrogato da art. 49, comma 1, lettera y), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

16  Parole aggiunte al comma 25 da art. 6, comma 95, L. R. 14/2016