Legge regionale 14 agosto 2008 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

Art. 11

(Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1.Dopo la lettera h) del comma 56 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono aggiunte le seguenti:

<<h bis) articolo 6, comma 24, della legge regionale 1/2005;

h ter) articolo 8 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università ricerca e attività produttive), comma 38, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

h quater) articolo 7, comma 15, della legge regionale 1/2007;

h quinquies) articolo 7, comma 21, della legge regionale 1/2007;

h sexies) articolo 5, comma 117, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

3. Ai fini di avviare la chiusura dei Programmi di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Austria 2000-2006 e INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e dal regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 sono previsti in complessivi 580.000 euro per l'anno 2008 suddivisi in ragione di 80.000 euro per le spese di assistenza tecnica del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Austria 2000-2006 e 500.000 euro per le spese di assistenza tecnica del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006. Tale onere complessivo fa carico all'unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

5. All'onere di 580.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 10.2.2.1166 del medesimo stato di previsione corrispondenti, per 500.000 euro, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con la deliberazione della Giunta regionale n. 363 dell'11 febbraio 2008.

6. Al fine di garantire la necessaria assistenza tecnica al Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, approvato con la decisione della Commissione (2007) 6584 def. del 20 dicembre 2007, e il supporto all'Autorità di gestione unica (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, mediante l'avvio di procedure di evidenza pubblica.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 sono previsti in 3.500.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 10.1.2.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

8. All'onere di 3.500.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 10.2.2.1166 del medesimo stato di previsione corrispondenti a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 363.

9. Al fine di garantire l'attuazione dell'Asse Prioritario 4 del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, approvato con la decisione della Commissione (2007) 6584 def. del 20 dicembre 2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese di assistenza tecnica sostenute dall'Autorità di gestione nell'ambito del medesimo Asse Prioritario 4 che verranno rimborsate successivamente dall'Autorità di certificazione.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 sono previsti in complessivi 4.452.548 euro suddivisi in ragione di 2.292.403 euro per l'anno 2008, di 1.015.641 euro per l'anno 2009 e di 1.144.504 euro per l'anno 2010. Tale onere complessivo fa carico all'unità di bilancio 10.1.1.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

11. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono previsti rimborsi per complessivi 4.452.548 euro suddivisi in ragione di 2.292.403 euro per l'anno 2008, di 1.015.641 euro per l'anno 2009 e di 1.144.504 euro per l'anno 2010 a valere sulla unità di bilancio 4.5.163 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

12. Al fine di garantire il necessario supporto all'Unità di coordinamento regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013, approvato con la decisione della Commissione (2007) 4233 def. del 17 settembre 2007, e dare pronto avvio alle attività di animazione, informazione e formazione sul territorio regionale a favore dei destinatari del Programma medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese di assistenza tecnica così come previste dai regolamenti (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006.

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono previsti in 50.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 10.1.1.1165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento viene incrementato di pari importo.

14. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 10.2.1.1166 del medesimo stato di previsione corrispondenti a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2007 e trasferite ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 363.

15. Gli oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute, a far tempo dalla data di nomina, dal componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni quale esperto della Regione Friuli Venezia Giulia, a far parte del Comitato paritetico per l'architettura rurale istituito, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 ottobre 2005, con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 25 ottobre 2007, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio 2008.

16.

( ABROGATO )

(1)

17. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 1/2006, come introdotto dal comma 16, fa carico all'unità di bilancio 10.1.1.1163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi delle Capitanerie di Porto per gli adempimenti relativi alle funzioni amministrative, trasferite ai sensi del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), o alle altre funzioni amministrative concordate tramite convenzione in materia di gestione del demanio marittimo.

19. L'onere derivante dal disposto di cui al comma 18 è previsto in 30.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

20. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.7.1.1067 del medesimo stato di previsione.

Note:

Comma 16 abrogato da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 39, L.R. 1/2006.