Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.
Art. 9
1. L'articolo 59 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.
3. Entro il 30 settembre 2008 gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni trasmettono alla Direzione centrale salute e protezione sociale una dichiarazione dalla quale risulti il fabbisogno necessario per la copertura dei costi di competenza dell'esercizio in corso e per l'anno 2009. Le risorse sono ripartite tra gli enti gestori stessi in relazione al fabbisogno verificato.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole: <<costituzione di una fondazione che provveda alla>> sono soppresse.
13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
14. Al comma 95 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<di una struttura protetta per disabili nel territorio provinciale di Gorizia>> sono sostituite dalle seguenti: <<di un servizio residenziale di riferimento regionale, sperimentale e innovativo, con sede a Medea, di risposta ai bisogni delle persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo, anche prive del sostegno familiare e per le quali non è possibile trovare, nei rispettivi territori di appartenenza, soluzioni adeguate di tipo domiciliare e residenziale>>.
15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
18. Al comma 71 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2007, dopo le parole <<e il progetto pilota ivi previsto si intende finalizzato alle attività di cui>> sono inserite le seguenti: <<all'articolo 44, comma 2, lettere d), e), i) e>>.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
20. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);
30. I beneficiari di agevolazioni in applicazione delle norme di sostegno all'acquisizione della prima casa in proprietà hanno l'obbligo di trasferire la residenza nell'alloggio acquisito entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.
31. La disposizione di cui al comma 30 si applica a tutte le domande con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
32. In relazione al disposto di cui al comma 30, le parole <<novanta giorni>>, indicate al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono sostituite dalle seguenti: <<duecentosettanta giorni>>.
33. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riferite a un nucleo familiare nel quale sia intervenuta la nascita di uno o più figli dopo l'avvenuta certificazione dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), dichiarato in domanda e prima della presentazione della domanda stessa, sono ammissibili a finanziamento purché il requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi di edilizia agevolata), e successive modifiche e integrazioni, sia comprovato con successiva documentazione attestante che la nascita non ha comportato, alla data della domanda, variazioni all'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare esistente alla data della domanda.
34. Fermo restando che deve esserci sempre identità tra i soggetti titolari del diritto di proprietà e i beneficiari del contributo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi in materia di sostegno all'acquisizione in proprietà della prima casa purché sia acquisita agli atti, anche in fase successiva alla presentazione della domanda, ma entro la determinazione del contributo, la documentazione a regolarizzazione dell'estensione o della riduzione della titolarità della domanda presentata, anche con riferimento ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La verifica dei requisiti soggettivi deve comunque riguardare il nucleo familiare previsto dalla disciplina di settore.
35. Le disposizioni di cui ai commi 32, 33 e 34 sono recepite in sede regolamentare anche per le domande presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
37. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 36 è presentata al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, in qualità di gestore dei canali agevolativi citati al comma 36, entro il 15 settembre 2008, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dai rispettivi commi ivi citati.
38. L'onere derivante dal comma 37 fa carico, relativamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999, al Fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 9/1999, sezione per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), e, relativamente alle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003, alle disponibilità destinate alle finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/2003.
39.
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione, in attesa dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie di cui alla decisione 2005/842/CE della Commissione del 28 novembre 2005, attribuisce alle ATER le risorse di cui al comma 2, lettera c), per il 50 per cento in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale, e per il 50 per cento in base alle percentuali di riparto applicate alle risorse di edilizia sovvenzionata nell'anno di riferimento. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.>>.

40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 39 fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
41.
Il comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:
<<52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l'attuazione degli interventi ivi previsti, finalizzati all'installazione di ascensori negli edifici, anche di proprietà comunale, nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER medesime in regime di edilizia sovvenzionata. La spesa eccedente il contributo concesso è a carico dei proprietari degli alloggi che usufruiscono dell'intervento, per gli alloggi di rispettiva proprietà, in proporzione alle rispettive quote millesimali. A detti interventi si applicano le modalità e i criteri fissati dall'articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.>>.

42. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
43. Al comma 57 dell'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Negli oneri aggiuntivi sono compresi quelli dell'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio dell'intervento di ecoedilizia. I contributi possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma.>>.
44. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 fanno carico all'unità di bilancio 8.8.2.3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
45. Il secondo periodo del comma 54 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come sostituito dall'articolo 5, comma 45, della legge regionale 1/2007, e modificato dall'articolo 4, comma 81, della legge regionale 22/2007, è sostituito dal seguente: <<I medesimi contributi possono essere concessi anche per l'attività tecnico-scientifica di definizione, ai sensi del protocollo regionale di bioedilizia di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), dei contenuti sperimentali inerenti sia la progettazione che la realizzazione e il monitoraggio degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile di cui al periodo precedente, nonché a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che le ATER possono contrarre per le finalità del presente comma.>>.
46. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 45 fanno carico all'unità di bilancio 8.8.2.3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1 Comma 24 interpretato da art. 10, comma 36, L. R. 17/2008
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 85, L. R. 17/2008
3 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 56, L. R. 24/2009
4 Parole aggiunte al comma 23 da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 12/2010
5 Parole aggiunte al comma 23 da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 12/2010
6 Comma 23 bis aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 12/2010
7 Comma 37 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 17/2010
8 Comma 16 abrogato da art. 9, comma 15, L. R. 22/2010
9 Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 14, lettera a), L. R. 11/2011
10 Comma 23 bis sostituito da art. 9, comma 14, lettera b), L. R. 11/2011
11 Comma 6 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 16/2011
12 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, L.R. 16/2011, sostitutivo del comma 6 del presente articolo, nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
13 Comma 39 abrogato da art. 9, comma 111, L. R. 27/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2014, per effetto dell'abrogazione della L.R. 24/1999.
14 Non si dà seguito all'abrogazione disposta dall'art. 9, comma 111, L.R. 27/2012 per effetto dell'abrogazione del medesimo ad opera dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L.R. 20/2013.
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 23, stabilita da art. 9, comma 61, L. R. 27/2012
16 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 1, L. R. 22/2013
17 Lettera d bis) del comma 6 aggiunta da art. 2, comma 2, L. R. 22/2013
18 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
19 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
20 Comma 7 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
21 Comma 8 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
22 Comma 9 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
23 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 15/2015
24 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 3, L. R. 15/2015
25 Comma 10 abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
26 Comma 21 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
27 Comma 22 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
28 Comma 23 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
29 Comma 23 bis abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
30 Comma 24 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
31 Comma 25 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
32 Comma 26 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
33 Comma 27 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
34 Comma 28 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
35 Comma 29 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
36 Comma 32 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
37 Comma 41 abrogato da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione del comma 52 dell'art. 6, L.R. 2/2006.
38 Comma 11 abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 6/2006.