Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.
Art. 13
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Nel testo della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le lettere a) e c) sono abrogate;
b) l'articolo 5 è abrogato;
d) l'articolo 8 è abrogato;
h) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 è abrogata;
i) ai commi 4, 5, 6, 8 e 10 dell'articolo 18, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
j) ai commi 1 e 5 dell'articolo 19, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
k) al comma 1, dell'articolo 20, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
l) al comma 2 dell'articolo 21, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
m) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
n)   ( ABROGATA )
o) al comma 1 dell'articolo 30, le parole <<per ciascun capitolo del POG>> sono sostituite dalle seguenti: <<per ciascun capitolo>>;
s) il comma 2 dell'articolo 34 è abrogato;
u)   ( ABROGATA )
v)
dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:
<<Art. 51 bis
 (Contenimento della formazione di residui passivi)
1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi, la Giunta regionale provvede :
b) a emanare direttive alle strutture regionali per accelerare il completamento delle procedure di spesa;
c) all'annullamento dei residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'Amministrazione regionale; le somme corrispondenti a tali annullamenti costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono alla formazione delle risultanze finali dell'esercizio; la Giunta regionale può destinare una quota delle predette economie di spesa per la costituzione, nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, di un apposito fondo di riserva al fine di poter consentire la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati che dovessero essere ritenuti utili per le esigenze dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale possono essere prelevate da tale fondo le somme necessarie per l'eventuale integrazione degli stanziamenti delle unità di bilancio e dei capitoli di originaria provenienza, laddove esistenti, o per l'istituzione di apposite unità di bilancio e dei relativi capitoli, qualora quelle di originaria provenienza siano state eliminate dalle scritture contabili.>>;

w)   ( ABROGATA )
x)   ( ABROGATA )
y)   ( ABROGATA )
z)
dopo il capo VII è inserito il seguente:
<<Capo VII bis
 Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili mediante utilizzo di sistemi informatici
Art. 59 quater
 (Regolamento per l'attuazione delle procedure informatiche)
1. Con apposito regolamento si provvede a disciplinare, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), anche in deroga alla presente legge, i termini e le modalità per l'adozione dei titoli informatici e le altre procedure informatiche di spesa e contabili di cui all'articolo 59 ter, osservando altresì le regole tecniche e gli standard delle procedure definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per utilizzare validamente le evidenze informatiche a fini probatori, amministrativi e contabili.
2. La Giunta regionale emana le direttive per l'adeguamento degli ordinamenti contabili degli enti pubblici funzionali alle disposizioni di cui al presente capo, ivi incluso il regolamento di cui al comma 1.

aa) il capo VIII è abrogato;
bb) il comma 4 dell'articolo 64 è abrogato;
cc) ai commi 1 e 2 dell'articolo 66, dopo le parole <<unità di bilancio>> sono aggiunte le seguenti: <<e capitoli>>;
dd) al comma 2 dell'articolo 67, dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: << e sui corrispondenti capitoli di entrata e di spesa>>;
ee) al comma 3 dell'articolo 71, le parole <<per gli anni 2009 - 2011 e per l'anno 2009>> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2010 - 2012 e per l'anno 2010>>.
2. Nell'allegato A previsto dall'articolo 16, comma 7, della legge regionale 21/2007, il seguente riquadro relativo alle Finalità/Funzione:
SANITÀ PUBBLICA
SERVIZI SANITARI OSPEDALIERI
SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ISTITUTI DI RICERCA E CURA
RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA

è così sostituito:
SANITÀ PUBBLICA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
INTERVENTI INTEGRATIVI SANITÀ E SERVIZI VETERINARI
RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE, PROMOZIONE
FONDO GLOBALE LEGISLAZIONE FUTURA


3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2009, ad esclusione di quelle che riguardano il capo II della legge regionale 21/2007 che si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009.
4. In via di interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4 (Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA), le aziende ospedaliero - universitarie succedono alle gestioni liquidatorie nella legittimazione attiva e passiva relativa a tutte le controversie, ivi comprese quelle instaurate successivamente alla chiusura delle gestioni liquidatorie medesime.
5.
Dopo l'articolo 41 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è inserito il seguente:

6. Ai commi 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<articolo 17, comma 4,>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 17, comma 4 bis,>>.
7. Nell'allegato alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 32 (Bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008), denominato <<Utilizzo Avanzo Vincolato>> la riga:
totale annualità200820092010UB di Spesa
3.647.892,843.647.892,84--------1.1.2.1003

è sostituita dalle seguenti:
totale annualità200820092010UB di Spesa
647.892,84647.892,84--------1.1.1.1003
3.000.000,003.000.000,00--------1.1.2.1003


11. Ai commi 55 e 56 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007, come modificati dall'articolo 7, comma 63, della legge regionale 22/2007, la parola <<2008>> è sostituita dalla seguente: <<2009>>.
14. Con successiva legge regionale si provvederà a rivedere la normativa relativa ai rapporti economici e finanziari con i gestori degli impianti di carburante e le Compagnie petrolifere, favorendo, laddove possibile, la riduzione del prezzo del carburante stabilito, anche coinvolgendo le strutture delle Camere di Commercio nei calcoli e nelle rendicontazioni. Con la medesima legge saranno altresì stabilite le procedure per l'incentivazione alla dismissione degli impianti in soprannumero nell'ambito della razionalizzazione della rete distributiva del carburante.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire i beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), alla Società Ferrovie Udine Cividale Srl costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), secondo le seguenti modalità:
a) attribuzione in uso gratuito dei beni immobili, degli impianti, delle infrastrutture e del materiale rotabile;
b) trasferimento in proprietà per gli altri beni mobili.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 17 da art. 53, comma 1, L. R. 16/2008
2 Comma 12 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
3 Comma 13 abrogato da art. 16, comma 28, L. R. 18/2011
4 Comma 15 abrogato da art. 53, comma 1, lettera h), L. R. 19/2012
5 Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 44, L.R. 21/2007.
6 Lettera w) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
7 Lettera x) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
8 Lettera y) del comma 1 abrogata da art. 32, comma 1, L. R. 1/2015 , a seguito dell'abrogazione del Capo VII della L.R. 21/2007, a decorrere dall' 1 aprile 2015, come stabilito all'art. 36, comma 2, della medesima L.R. 1/2015.
9 Lettera n) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.