Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 06/11/2021

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.
Art. 12
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati), e a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta 20 maggio 1997, n. 0172/Pres. (Regolamento relativo alle operazioni di rilascio delle quietanze d'incasso dei diritti tavolari da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari e alle modalità di stesura dei conti giudiziali), le somme indebitamente introitate da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari per operazioni di pagamento a carico dell'unità di bilancio 3.2.91 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, vengono restituite agli aventi diritto.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 resta in capo al Servizio n. 190 - Libro Fondiario e può essere effettuato anche tramite le modalità del funzionario delegato.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono previsti in 5.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento viene incrementato di pari importo.
4. All'onere di 5.000 euro per l'anno 2008 derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 del medesimo stato di previsione.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative al pagamento di eventuali penali interbancarie a favore della banca del beneficiario per bonifici con coordinate IBAN errate, previste a seguito dell'introduzione del codice IBAN, in conformità al Piano Nazionale di Migrazione nell'ambito del progetto SEPA Single Euro Payments Area (Area unica dei pagamenti in euro).
6. Gli oneri derivanti dal comma 5 sono previsti in 5.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 96, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. Al comma 98 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, le parole <<Le spese che possono essere effettuate per le finalità di cui al comma 96 comprendono le provviste di materiali, mezzi e attrezzature, l'acquisizione di servizi e gli oneri relativi alla dotazione di mezzi e attrezzature.>> sono abrogate.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 51 e 52 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificati dal comma 12, rispettivamente lettere a) e b), sono previsti in 300.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 54 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 12, lettera c), sono previsti in 200.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
16. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2008 derivante dal comma 15, si provvede mediante storno per 12.080 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1184 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 e per 187.920 euro per l'anno 2008 dall'unità di bilancio 11.3.1.1185 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
17. Al fine del contenimento delle spese connesse all'effettuazione di procedure concorsuali pubbliche, la validità delle seguenti graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all' impiego regionale sono prorogate, alle relative scadenze, di un anno:
a) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria B, profilo professionale collaboratore per i servizi di rimessa, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2005, n. 2904;
b) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo agrario - forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2622;
c) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2005, n. 2623;
d) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo informatico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2005, n. 2805;
e) concorso pubblico per esami a 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista turistico-culturale, indirizzo turistico, posizione economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, approvata con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2005, n. 3392.
18. Per le medesime finalità di cui al comma 17, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, possono prorogare, alle relative scadenze e per un periodo massimo di un anno, la validità di graduatorie di concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non siano già state oggetto di precedente proroga.
22. In via di interpretazione autentica e al fine di dare applicazione al disposto di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), tenuto conto del sistema di classificazione del personale regionale introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), nonché della correlata nuova disciplina dell'accesso alle categorie, ivi compresa quella dirigenziale, qualora i candidati risultati vincitori di pubblici concorsi per l'accesso all'impiego regionale siano dipendenti del ruolo unico regionale, il rapporto di lavoro nella nuova categoria si instaura alla data indicata nel contratto individuale; ai medesimi compete altresì, in aggiunta al trattamento economico iniziale della nuova categoria, il maturato economico già in godimento nella categoria di provenienza. Qualora il trattamento economico in godimento nella categoria di provenienza, ad esclusione di quello legato allo svolgimento di particolari funzioni o incarichi, risulti complessivamente superiore a quello attribuito nella nuova categoria, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile da corrispondere anche sull'istituto di cui all'articolo 69 (Salario aggiuntivo per il personale regionale) del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico, non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005.
25. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali), degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), dell'articolo 38 (Uffici di segreteria) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 277/Pres. e degli articoli 14 (Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale), 15 (Uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale) e 16 (Uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari) del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 16 giugno 2005 n. 142, già in servizio ai sensi delle citate norme nel corso dell'ottava legislatura, compete, per il periodo di svolgimento dell'incarico attribuito in virtù delle norme medesime, il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20/2002, qualora superiore a quello in godimento.
28. In relazione al disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione della Fondazione, con oneri a carico della Regione stessa, personale di ruolo nel limite massimo di tre unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione.
30. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge regionale 17/2004, sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 2 bis, come introdotto dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 13/1998, sono aggiunti i seguenti:

31. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come rispettivamente sostituito e aggiunti dal comma 30, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.
32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1, 2 ter, 2 quater e 2 sexies dell'articolo 151, della legge regionale 53/1981, come rispettivamente sostituito e aggiunti dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
36. I minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 35 fanno carico all'unità di bilancio 11.1.1.1178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
37. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo) le parole <<31 dicembre 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2011>>.
38. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare un processo di riassetto organizzativo e legislativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA).
39. Ai fini di cui al comma 38, la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario con incarico della durata di un anno, cui competono le funzioni del Direttore generale previste all'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente - ARPA) e fissa l'indennità relativa a carico del bilancio dell'Agenzia. Il commissario nomina il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo, di cui all'articolo 9 della medesima legge regionale 6/1998.
40. L'indennità di cui al comma 39 è commisurata al trattamento economico spettante al Direttore generale dell'ARPA, ridotta del 10 per cento e con esclusione delle indennità variabili.
41. Per le finalità di cui al comma 40 è prevista la spesa di 70.000 euro per l'anno 2008. Tale onere fa carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 il cui stanziamento è incrementato di pari importo.
42. All'onere derivante dal comma 41 si provvede con la riduzione di pari importo per l'anno 2008, disposta con la tabella A4 di cui all'articolo 1, comma 5, a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1 Parole sostituite al comma 34 da art. 14, comma 1, L. R. 12/2009
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 18, L. R. 24/2009
3 Comma 35 abrogato da art. 52, comma 1, lettera d), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
4 Integrata la disciplina del comma 19 da art. 15, comma 4, L. R. 18/2011
5 La disciplina integrativa del comma 19 di cui all'art. 15, comma 4, L.R. 18/2011 risulta inefficace per effetto dell'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 4, L.R. 18/2011, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 4 del 23 gennaio 2013).
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 16, comma 5, L. R. 18/2011