Legge regionale 01 agosto 2008, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 28/08/2008

Istituzione del Comune di Campolongo Tapogliano mediante fusione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 5
 (Disposizioni transitorie)
1. Dalla data di istituzione del nuovo Comune di Campolongo Tapogliano e sino ad emanazione di diverse determinazioni da parte della nuova amministrazione si applicano lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e le altre disposizioni vigenti, alla data di istituzione del nuovo Comune, nel Comune di Campolongo al Torre.
2. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione del nuovo Comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.
3. Le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono abilitate ad assumere fino al 31 dicembre 2008 tutti i provvedimenti necessari per consentire la piena operativitą del Comune di Campolongo Tapogliano a decorrere dall'1 gennaio 2009 e ad adottare attraverso i propri organi e uffici, sia congiuntamente, sia ciascuna singolarmente, su mandato dell'altra amministrazione, tutte le iniziative idonee a perseguire tale finalitą.
4. I rapporti contrattuali di cui sono parte i Comuni di Campolongo al Torre e di Tapogliano possono essere eccezionalmente prorogati, anche in deroga alla normativa vigente, per il tempo necessario ad assicurare la continuitą della gestione di servizi del Comune di Campolongo Tapogliano e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, apportandovi le eventuali modifiche rese necessarie dalla fusione dei Comuni.
5. Per le finalitą di cui al comma 3, le amministrazioni comunali di Campolongo al Torre e di Tapogliano sono autorizzate a sostenere maggiori oneri per il lavoro straordinario dei propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale.