Legge regionale 21 luglio 2008 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Capo III

Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE

Art. 6

(Rete Natura 2000)

1. L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.

2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonché delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea.

3. La Rete Natura 2000 è formata dalle seguenti aree:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), definiti dall'articolo 2, lettere m) e m bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite dall'articolo 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;

c) Zone di Protezione Speciale (ZPS) definite dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:

a) agli Enti parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).

(1)

4 bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):

a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;

b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.

(2)

Note:

Comma 4 sostituito da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

Comma 4 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

Art. 7

(Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000)

1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. A seguito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, la Regione propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

3. Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, la Regione inoltra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10.

Art. 8

(Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000)

1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2. Al monitoraggio di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b), anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, dell'Ente tutela pesca, dei Distretti venatori e delle rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Amministrazione regionale può avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalità.

(4)(5)

2 bis. Per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), la Regione istituisce il Tavolo Biodiversità quale strumento di consultazione tecnica al quale partecipano le Università e istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, gli organi gestori delle aree protette interessate e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

(1)

2 ter. Il Tavolo Biodiversità è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento.

(2)

2 quater. Per la partecipazione al Tavolo Biodiversità non sono riconosciuti compensi, indennità o emolumenti, comunque denominati.

(3)

3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'Amministrazione regionale.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011

Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011

Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011

Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).

Parole aggiunte al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 20/2021

Art. 9

(Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC)

1. Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, nei pSIC e nei SIC sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli habitat naturali e degli habitat di specie e le perturbazioni delle specie per cui le zone sono state designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nei pSIC e SIC, sono vietati:

a) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

b) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;

c) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;

d) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;

e) la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

f) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;

g) il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;

h) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del medesimo;

i) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione dell'ente gestore, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed escluse le superfici di cui al punto 2;

2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

j) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.

(1)(2)(3)

3. Fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 15 luglio di ogni anno;

b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.

4. Le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 10, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito ovvero del piano di gestione.

Note:

Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 140, comma 2, L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 2 da art. 226, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 8/2022

Art. 10

(Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)

(1)

1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

(4)

2. Le misure di conservazione specifiche sono elaborate sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

(5)(6)(15)(16)

2 bis. Le misure di conservazione specifiche si articolano in misure regolamentari, amministrative, contrattuali e hanno le seguenti finalità:

a) garantire le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario in rapporto alle pressioni e alle minacce che insistono sul sito Natura 2000;

b) individuare gli obiettivi di conservazione per specie e habitat di interesse comunitario.

(17)(24)

3. Le misure di conservazione specifiche approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione.

(7)(18)

4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.

5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2.

(8)

6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività  edilizia e del paesaggio). Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:

a) recepire, ed eventualmente aggiornare, le misure di conservazione specifiche approvate ai sensi del comma 2 bis;

b) individuare eventuali ulteriori misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare eventuali ulteriori misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione nella pianificazione territoriale;

e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

(3)(9)(19)(20)(21)(22)

7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

(2)(10)

8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione in esso contenute.

(11)

9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), e comma 4 bis, lettere a) e b), mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8 e negli altri casi di cui al comma 11 bis.

(12)(14)

11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(13)

12.

( ABROGATO )

(23)

Note:

Articolo sostituito da art. 140, comma 3, L. R. 17/2010

Parole aggiunte al comma 7 da art. 227, comma 1, L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 6 da art. 17, comma 1, L. R. 21/2015

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015

Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015

Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015

Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 25/2015

Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 25/2015

10  Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 25/2015

11  Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 25/2015

12  Parole aggiunte al comma 11 da art. 2, comma 1, lettera i), L. R. 25/2015

13  Comma 11 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera j), L. R. 25/2015

14  Parole aggiunte al comma 11 da art. 61, comma 3, L. R. 20/2021

15  Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 19, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

16  Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 19, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

17  Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 19, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

18  Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 19, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

19  Lettera a) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

20  Lettera b) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

21  Lettera c) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

22  Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

23  Comma 12 abrogato da art. 3, comma 19, lettera f), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

24  Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 3, comma 20, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 11

(Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette)

1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta. Qualora le misure di conservazione specifiche riguardino la gestione della fauna, le medesime sono adottate sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008.

2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all'articolo 53 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'Ente parco delle Prealpi Giulie di cui all'articolo 54 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.

3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona.

4. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette, le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle misure di salvaguardia e di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 non sono applicate qualora sussistano identiche misure di tutela dell'area protetta. In caso contrario, qualora nei territori dell'area protetta vi siano pSIC o SIC o ZSC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applica la disciplina di cui al comma 2 bis dell'articolo 12. I proventi sono introitati dall'organo gestore dell'area protetta.

(1)(2)

Note:

Comma 4 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 13/2009

Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 25, lettera a), L. R. 13/2023

Art. 12

(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;

b) articolo 9, comma 2, lettere c) e i): da 100 euro a 500 euro;

c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;

d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;

e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;

f) articolo 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.

(2)

2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:

a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;

b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggino specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;

c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo così determinato si aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;

d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10.

2 bis. Qualora vi siano pSIC o SIC o ZSC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

(1)(5)

3. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;

c) dal pregio del bene danneggiato;

d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;

e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

(3)(4)

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 46, comma 2, L. R. 13/2009

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 143, comma 1, L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 26/2012

Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 13/2023

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 9/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/2007, dopo il comma 4 bis, è aggiunto il seguente:

<<4 ter. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle formazioni erbacee, incluse nell'inventario, che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1), della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.>>.

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 12, lettera i), L. R. 14/2012

Art. 14

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2004, è aggiunta la seguente:

<<d bis)misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986)

1. All'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), come inserito dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 6/2008, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. A decorrere dall'annata venatoria 2010-2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.>>.