Legge regionale 21 luglio 2008 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Art. 33

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 26/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005 è sostituito dal seguente:

<<3. Il Comitato si compone di cinque membri, compreso il Presidente, esperti in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive sentiti le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004, finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.>>.

2. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005 è sostituito dal seguente:

<<4. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità, nonché di comprovata competenza ed esperienza in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico. I componenti del Comitato devono essere in posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare.>>.

3. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dai commi 1 e 2, subentra al Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche in carica il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 26/2005.