﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 luglio 2008

      , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), è sostituita dalla seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;a) </span>la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;b) </span>l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;c) </span>la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;d) </span>l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;e) </span>lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, dopo le parole &lt;&lt;da appostamento fisso&gt;&gt;, sono inserite le seguenti: &lt;&lt;e in forma vagante&gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> La lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;i) </span>effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> La lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;j) </span>abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus muta), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, come sostituita dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 6/2008, sono aggiunte le seguenti: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;k bis) </span>la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k ter) </span>l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k quater) </span>la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k quinquies) </span>fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1) </span>superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2) </span>superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">k sexies) </span>l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.&gt;&gt;.</p></p></p></body></html>