Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitą europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Capo VII
Art. 39
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, promuove e sostiene la paritą di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul genere attraverso le figure del consigliere regionale di paritą e dei consiglieri provinciali di paritą di cui al capo III del titolo I della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualitą del lavoro), in conformitą ai principi desumibili dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunitą tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. In attuazione degli articoli 21, 26 e 29 della direttiva 2006/54/CE, la Regione incoraggia il dialogo sociale, la prevenzione della discriminazione e l'integrazione della dimensione di genere in materia di occupazione e impiego attraverso le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunitą tra uomo e donna), 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), e 18/2005.
3. Per realizzare le finalitą di cui al comma 2 e in adempimento all'articolo 30 della direttiva 2006/54/CE, la Regione garantisce, anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari e con particolare riferimento alla formazione professionale, la diffusione di informazioni e l'attuazione di progetti e buone prassi finalizzate al sostegno della paritą di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e accesso all'impiego.