Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Capo IV
Art. 16
1.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), è sostituita dalla seguente:
<<a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;>>.

2.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007 è sostituita dalla seguente:
<<b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;>>.

6. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, dopo le parole <<da appostamento fisso>>, sono inserite le seguenti: <<e in forma vagante>>.
9.
Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, come sostituita dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 6/2008, sono aggiunte le seguenti:
<<k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
k sexies) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.>>.

Art. 17
1.
Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2007 è sostituito dal seguente:
<<4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.>>.

Art. 18
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007 le parole <<con la Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia)>> sono sostituite dalle seguenti: <<con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)>>.
Art. 21
 (Disposizioni transitorie)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, come sostituita dall'articolo 16, comma 2, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, nelle ZPS è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 15/2012
Art. 22
1. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 le parole <<La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.>> sono sostituite dalle seguenti: <<La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.>>.
2. Al comma 5 dell'articolo 65 della legge regionale 9/2007 le parole <<La sanzione è applicata nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.>> sono sostituite dalle seguenti: <<La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.>>.
3.
Il comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<2. I divieti di cui al comma 1 si applicano nei boschi, nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche, e, in particolare, sulle aree alto nivali e praterie al di sopra del limite boschivo.>>.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 73 della legge regionale 9/2007 le parole <<e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non comprese nelle aree protette>> sono soppresse.
Art. 23
1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<Sino all'approvazione della normativa regionale organica in materia di misure di conservazione a tutela della Rete ecologica Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2008 (Legge comunitaria 2007), sino all'approvazione del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima,>>.