Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Capo III
Art. 6
 (Rete Natura 2000)
1. L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 8
 (Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000)
1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
2 bis. Per l'individuazione dei protocolli di monitoraggio necessari all'attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e alla verifica dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle specie di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), la Regione istituisce il Tavolo Biodiversità quale strumento di consultazione tecnica al quale partecipano le Università e istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, gli organi gestori delle aree protette interessate e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.
3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 67, L. R. 18/2011
4 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 20/2021
Art. 9
 (Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC)
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), nei pSIC e SIC, sono vietati:
a) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
b) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
d) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
e) la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
f) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
g) il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;
h) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del medesimo;
j) l'esercizio della pesca con reti da traino, (incluse quelle denominate tratte), draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.
3. Fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 15 luglio di ogni anno;
b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.
4. Le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 10, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito ovvero del piano di gestione.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera j) del comma 2 da art. 140, comma 2, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 226, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 10
4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 140, comma 3, L. R. 17/2010
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 227, comma 1, L. R. 26/2012
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 17, comma 1, L. R. 21/2015
4 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
6 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 25/2015
7 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 25/2015
8 Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 25/2015
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 25/2015
10 Parole sostituite al comma 7 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 25/2015
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 25/2015
12 Parole aggiunte al comma 11 da art. 2, comma 1, lettera i), L. R. 25/2015
13 Comma 11 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera j), L. R. 25/2015
14 Parole aggiunte al comma 11 da art. 61, comma 3, L. R. 20/2021
15 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 19, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
16 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 19, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
17 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 19, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 19, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19 Lettera a) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
20 Lettera b) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Lettera c) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22 Lettera d) del comma 6 sostituita da art. 3, comma 19, lettera e), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
23 Comma 12 abrogato da art. 3, comma 19, lettera f), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
24 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 3, comma 20, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 11
 (Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette)
2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all'articolo 53 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'Ente parco delle Prealpi Giulie di cui all'articolo 54 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.
3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 46, comma 1, L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 25, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 12
 (Sanzioni)
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 46, comma 2, L. R. 13/2009
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 143, comma 1, L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 103, comma 1, L. R. 26/2012
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.
5 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 25, lettera b), L. R. 13/2023