Art. 7
(Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000)
1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. A seguito delle attivitą di monitoraggio di cui all'articolo 8, la Regione propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.
3. Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, la Regione inoltra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10.