Art. 6
(Rete Natura 2000)
2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della
direttiva 92/43/CEE, nonché delle specie di cui all'allegato I della
direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea.
3.
La Rete Natura 2000 è formata dalle seguenti aree:
4.
La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:
b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).
4 bis.
L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):
a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;
b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021