Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Art. 5
 (Adeguamento dell'ordinamento regionale)
2. Le leggi regionali e i regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi di cui all'articolo 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 10/2004, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure, al fine di evitare duplicazioni, ridurre ritardi, costi ed effetti dissuasivi all'accesso e all'esercizio di attività di servizi;
c) svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio attraverso degli sportelli unici, usufruibili da tutti i prestatori di servizi, a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio regionale, nazionale o di altro Stato membro;
d) possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica;
f) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici.