1. Al fine di garantire il rispetto dell'
articolo 61, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché per assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza dell'Autorità di certificazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Autorità stessa gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero.