Art. 36
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere ai beneficiari del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 erogazioni in via anticipata fino a un massimo del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 13/2009
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 18, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.