Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitą europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Art. 31
 (Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)
1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziate in favore del Programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalitą attuative delle singole attivitą del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.
3. Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:
a) del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunitą europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunitą europee del 7 luglio 2004);
b) del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);
e) del titolo VII, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivitą commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
f) degli articoli 9 bis, 11, 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
g) del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia).
5. Ai fini dell'attuazione delle attivitą previste dall'Asse 4, Attivitą 4.1.a del Programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):
a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o pił interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;
b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;
c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "Competitivitą regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'Attivitą 4.1.a č istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilitą e di ammissibilitą a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 4, L. R. 16/2012