Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
Art. 29
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici)
1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Programma.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 108, L. R. 27/2014
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016