Art. 29
(Disposizioni in materia di lavori pubblici)
1. In deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Programma.
2 ter. Limitatamente all'attuazione della linea d'intervento 7.2.a.1 "PISUS" del Piano di Azione Coesione (PAC FVG), l'ente pubblico è altresì autorizzato a utilizzare le economie contributive derivanti dai ribassi d'asta in applicazione delle disposizioni della vigente disciplina sugli appalti.
2 quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter si applicano anche ai rapporti contributivi relativi agli interventi dei PISUS non ancora conclusi, ai sensi dell'articolo 20 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1047 dell'1 giugno 2011 per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS) e successive modifiche e integrazioni, alla data di entrata in vigore della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 108, L. R. 27/2014
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 24/2016