1.
Con regolamenti regionali di attuazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma:
a) gestione del Fondo;
b) ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione del Programma e strutture regionali attuatrici;
c) procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma.