<<4. L'attivitā di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico č autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'
articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalitā di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformitā alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'
articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.>>.